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BGE 147 II 385

Art. 64 cpv. 1 lett. e LDFR; autorizzazione per l'acquisto di un fondo agricolo al fine di preservare "un'opera naturale protetta"; interpretazione. L'art. 64 cpv. 1 lett. e LDFR permette di ottenere un'autorizzazione per l'acquisto di un fondo agricolo al fine di preservare "un'opera naturale protetta". L'interpretazione di questo disposto porta a concludere che una specie animale minacciata e il biotopo nel quale vive costituiscono una tale opera e ricadono nel campo di applicazione della norma. Un'autorizzazione per l'acquisto di fondi, situati in zona agricola, ove nidifica e si nutre l'assiolo, specie minacciata, è stata a giusta ragione concessa alla Stazione ornitologica svizzera che è una fondazione di diritto privato riconosciuta di pubblica utilità, volta a proteggere questo uccello e conservare il biotopo presente su questi fondi (consid. 3-8).

1 marzo 2022·Volume 147·II·Dossier: 2C_1069/2020·3 visualizzazioni
DE

30. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Département fédéral de justice et police contre Station ornithologique suisse (recours en matière de droit public)

FR

Art. 64 al. 1 let. e LDFR; autorisation d'acquérir un immeuble agricole afin de conserver un "objet relevant de la protection de la nature"; interprétation. L'art. 64 al. 1 let. e LDFR permet d'obtenir une autorisation d'acquérir un immeuble agricole, afin de conserver "un objet relevant de la protection de la nature". L'interprétation de cette disposition démontre qu'une espèce menacée d'animaux et le biotope dans lequel cette espèce évolue constituent un tel objet et tombent dans le champ d'application de cette norme. Ainsi, c'est à bon droit qu'une autorisation d'acquérir des parcelles, sises en zone agricole, sur lesquelles niche et se nourrit le hibou petit-duc, espèce menacée, a été octroyée à la Station ornithologique suisse, fondation de droit privé reconnue d'utilité publique, qui entend protéger cet oiseau et conserver le biotope présent sur ces biens-fonds (consid. 3-8).

IT

Art. 64 cpv. 1 lett. e LDFR; autorizzazione per l'acquisto di un fondo agricolo al fine di preservare "un'opera naturale protetta"; interpretazione. L'art. 64 cpv. 1 lett. e LDFR permette di ottenere un'autorizzazione per l'acquisto di un fondo agricolo al fine di preservare "un'opera naturale protetta". L'interpretazione di questo disposto porta a concludere che una specie animale minacciata e il biotopo nel quale vive costituiscono una tale opera e ricadono nel campo di applicazione della norma. Un'autorizzazione per l'acquisto di fondi, situati in zona agricola, ove nidifica e si nutre l'assiolo, specie minacciata, è stata a giusta ragione concessa alla Stazione ornitologica svizzera che è una fondazione di diritto privato riconosciuta di pubblica utilità, volta a proteggere questo uccello e conservare il biotopo presente su questi fondi (consid. 3-8).

Vedi sentenza: 2C 1069/2020: Droits réels
BGE 147 II 385 — Swissrulings