Art. 13 Cost., art. 8 CEDU, art. 321 CP, art. 68 della legge sanitaria ticinese (LSan/TI); segreto professionale medico, disposizioni del diritto cantonale sull'obbligo di segnalazione degli operatori sanitari all'autorità di perseguimento penale, controllo astratto delle norme. Portata del segreto professionale medico (consid. 3.2 e 3.3.1). Consenso del paziente, liberazione dal segreto da parte dell'autorità di vigilanza e obblighi, rispettivamente diritti, di avvisare l'autorità quali eccezioni alla punibilità della rivelazione del segreto medico (consid. 3.3.2 e 3.3.3). I Cantoni possono prevedere, anche dopo l'entrata in vigore del CPP, un obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 321 n. 3 CP da parte degli operatori sanitari al ministero pubblico (consid. 3.3.3 e 4). Esigenze che devono essere rispettate dalla normativa cantonale (consid. 3.4 e 3.5). L'art. 68 cpv. 2 LSan/TI prevede un obbligo generale per gli operatori sanitari di segnalare al ministero pubblico ogni caso di malattia o di lesione per causa certa o sospetta di reato perseguibile d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o professione. Un obbligo di tale estensione svuota della sua sostanza il segreto medico e viola pertanto l'art. 321 CP (consid. 5). L'art. 68 cpv. 3 LSan/TI obbliga inoltre gli operatori sanitari a segnalare al ministero pubblico ogni altro caso di reato perseguibile d'ufficio perpetrato da un operatore sanitario in relazione con la sua funzione o professione, riservato il segreto medico nel caso di un rapporto terapeutico. Considerata la punibilità dell'omissione della segnalazione, la descrizione della fattispecie penale non è sufficientemente precisa e delimitata. La disposizione viola l'esigenza di precisione del diritto penale (consid. 6.3).
27. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa A. e B. contro Gran Consiglio del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
Art. 13 Cst., art. 8 CEDH, art. 321 CP, art. 68 de la loi tessinoise sur la santé (LSan/TI); secret professionnel médical, dispositions du droit cantonal sur l'obligation de dénonciation des professionnels de la santé aux autorités de poursuite pénale, contrôle abstrait des normes. Portée du secret professionnel médical (consid. 3.2 et 3.3.1). Consentement du patient, levée du secret par l'autorité de contrôle, et obligations, respectivement droits d'informer l'autorité, faisant office d'exceptions à la divulgation punissable du secret médical (consid. 3.3.2 et 3.3.3). Même après l'entrée en vigueur du CPP les cantons peuvent prévoir, conformément à l'art. 321 ch. 3 CP, une obligation de dénonciation des professionnels de la santé au ministère public (consid. 3.3.3 et 4). Exigences qui doivent être respectées par la législation cantonale (consid. 3.4 et 3.5). L'art. 68 al. 2 LSan/TI prévoit une obligation générale pour les professionnels de la santé de dénoncer au ministère public tout cas de maladie ou de blessure en lien avec un acte criminel connu ou suspecté qui est porté à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou de leur profession. Une obligation de cette ampleur prive le secret médical de sa substance et viole l'art. 321 CP (consid. 5). En outre, l'art. 68 al. 3 LSan/TI oblige les professionnels de la santé à dénoncer au ministère public toute infraction poursuivie d'office commise par un professionnel de la santé dans le cadre de sa fonction ou de sa profession, le secret médical étant réservé en cas de relation thérapeutique. Compte tenu de la punissabilité du défaut de dénonciation, la description de l'infraction pénale n'est pas suffisamment précise et délimitée. Cette disposition viole l'exigence de précision du droit pénal (consid. 6.3).
Art. 13 Cost., art. 8 CEDU, art. 321 CP, art. 68 della legge sanitaria ticinese (LSan/TI); segreto professionale medico, disposizioni del diritto cantonale sull'obbligo di segnalazione degli operatori sanitari all'autorità di perseguimento penale, controllo astratto delle norme. Portata del segreto professionale medico (consid. 3.2 e 3.3.1). Consenso del paziente, liberazione dal segreto da parte dell'autorità di vigilanza e obblighi, rispettivamente diritti, di avvisare l'autorità quali eccezioni alla punibilità della rivelazione del segreto medico (consid. 3.3.2 e 3.3.3). I Cantoni possono prevedere, anche dopo l'entrata in vigore del CPP, un obbligo di segnalazione ai sensi dell'art. 321 n. 3 CP da parte degli operatori sanitari al ministero pubblico (consid. 3.3.3 e 4). Esigenze che devono essere rispettate dalla normativa cantonale (consid. 3.4 e 3.5). L'art. 68 cpv. 2 LSan/TI prevede un obbligo generale per gli operatori sanitari di segnalare al ministero pubblico ogni caso di malattia o di lesione per causa certa o sospetta di reato perseguibile d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione o professione. Un obbligo di tale estensione svuota della sua sostanza il segreto medico e viola pertanto l'art. 321 CP (consid. 5). L'art. 68 cpv. 3 LSan/TI obbliga inoltre gli operatori sanitari a segnalare al ministero pubblico ogni altro caso di reato perseguibile d'ufficio perpetrato da un operatore sanitario in relazione con la sua funzione o professione, riservato il segreto medico nel caso di un rapporto terapeutico. Considerata la punibilità dell'omissione della segnalazione, la descrizione della fattispecie penale non è sufficientemente precisa e delimitata. La disposizione viola l'esigenza di precisione del diritto penale (consid. 6.3).