Art. 22 Cost., art. 11 CEDU, art. 21 Patto ONU II, § 6 cpv. 2 lett. d Cost./BL; libertà di riunione in relazione con il divieto di un evento in uno spazio privato; clausola generale di polizia quale base legale e proporzionalità del divieto; nozione di perturbatore. Ambito di protezione della libertà di riunione (consid. 4). Il campo di applicazione della clausola generale di polizia quale base legale per un'ingerenza nella libertà di riunione è in linea di principio limitato alle emergenze imprevedibili, a meno che si tratti di scongiurare un pericolo grave, imminente e non evitabile in altro modo per beni giuridici fondamentali; nella fattispecie è stata ammessa un'eccezione (consid. 5). Una misura di polizia, come un divieto di manifestazione, può di massima essere diretta solo contro il perturbatore. Se il pericolo proviene da contromanifestazioni, anche l'organizzatore dell'evento originario può essere considerato come perturbatore quale promotore con specifico fine (consid. 6). Nello spazio privato, provvedimenti statali limitativi sono ammissibili soltanto con un maggiore riserbo che in quello pubblico. Nel caso in esame la proporzionalità è stata ammessa a causa del breve tempo di reazione per le autorità e per le capacità limitate delle forze di polizia (consid. 7).
11. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Isviçre Türk Federasyon gegen Regierungs- rat des Kantons Basel-Landschaft (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 22 Cst., art. 11 CEDH, art. 21 Pacte ONU II, § 6 al. 2 let. d Cst./BL; liberté de réunion en relation avec l'interdiction d'un événement dans l'espace privé; clause générale de police en tant que base légale et proportionnalité de l'interdiction; notion de perturbateur. Champ de protection de la liberté de réunion (consid. 4). Le champ d'application de la clause générale de police en tant que base légale justifiant une atteinte à la liberté de réunion est en principe limité aux situations d'urgence imprévisibles, à moins qu'il ne s'agisse d'écarter un danger grave, immédiat et inévitable autrement pour des intérêts juridiques fondamentaux; exception admise dans le cas d'espèce (consid. 5). Une mesure de police telle que l'interdiction d'un événement ne peut en principe être dirigée que contre le perturbateur. Si le danger provient de contre-événements, l'organisateur de l'événement d'origine peut également être considéré comme perturbateur par incitation ("Zweckveranlasser") (consid. 6). Dans l'espace privé, les mesures étatiques limitatives ne sont autorisées qu'avec plus de retenue que dans l'espace public. Dans le cas présent, mesures considérées comme proportionnées en raison du court délai de réaction pour les autorités et des capacités limitées des forces de police (consid. 7).
Art. 22 Cost., art. 11 CEDU, art. 21 Patto ONU II, § 6 cpv. 2 lett. d Cost./BL; libertà di riunione in relazione con il divieto di un evento in uno spazio privato; clausola generale di polizia quale base legale e proporzionalità del divieto; nozione di perturbatore. Ambito di protezione della libertà di riunione (consid. 4). Il campo di applicazione della clausola generale di polizia quale base legale per un'ingerenza nella libertà di riunione è in linea di principio limitato alle emergenze imprevedibili, a meno che si tratti di scongiurare un pericolo grave, imminente e non evitabile in altro modo per beni giuridici fondamentali; nella fattispecie è stata ammessa un'eccezione (consid. 5). Una misura di polizia, come un divieto di manifestazione, può di massima essere diretta solo contro il perturbatore. Se il pericolo proviene da contromanifestazioni, anche l'organizzatore dell'evento originario può essere considerato come perturbatore quale promotore con specifico fine (consid. 6). Nello spazio privato, provvedimenti statali limitativi sono ammissibili soltanto con un maggiore riserbo che in quello pubblico. Nel caso in esame la proporzionalità è stata ammessa a causa del breve tempo di reazione per le autorità e per le capacità limitate delle forze di polizia (consid. 7).