Art. 24 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; art. 3 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal; assistenza internazionale tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura di un beneficiario di una rendita di vecchiaia di uno Stato membro dell'UE residente in Svizzera. Un cittadino europeo beneficiario di una rendita di vecchiaia tedesca, residente in Svizzera e affiliato a un assicuratore malattie privato tedesco, non deve essere assicurato all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera. Il fatto che egli non sia in grado di beneficiare del diritto all'assistenza tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura, perché l'istituzione competente (tedesca) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 883/2004 si rifiuta di rilasciare l'attestazione necessaria, non giustifica una tale affiliazione (consid. 6.3).
27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause A. contre Office cantonal neuchâtelois de l'assurance-maladie (recours en matière de droit public)
Art. 24 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; art. 3 al. 1 et 2 LAMal; art. 2 al. 1 let. e OAMal; entraide internationale visant à faciliter l'accès aux soins et aux prestations en nature d'un bénéficiaire de rente de vieillesse d'un Etat membre de l'UE qui est domicilié en Suisse. Un ressortissant européen, qui bénéficie d'une rente de vieillesse allemande, est domicilié en Suisse et est affilié à un assureur-maladie privé allemand, n'a pas à être assuré à l'assurance obligatoire des soins en Suisse. Le fait qu'il n'est pas en mesure de bénéficier du droit à l'entraide visant à faciliter l'accès aux soins et aux prestations en nature en raison du refus de l'institution compétente (allemande) au sens de l'art. 24 du Règlement n° 883/ 2004 de délivrer l'attestation nécessaire ne justifie pas une telle affiliation (consid. 6.3).
Art. 24 del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; art. 3 cpv. 1 e 2 LAMal; art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal; assistenza internazionale tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura di un beneficiario di una rendita di vecchiaia di uno Stato membro dell'UE residente in Svizzera. Un cittadino europeo beneficiario di una rendita di vecchiaia tedesca, residente in Svizzera e affiliato a un assicuratore malattie privato tedesco, non deve essere assicurato all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera. Il fatto che egli non sia in grado di beneficiare del diritto all'assistenza tendente a facilitare l'accesso alle cure e alle prestazioni in natura, perché l'istituzione competente (tedesca) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 883/2004 si rifiuta di rilasciare l'attestazione necessaria, non giustifica una tale affiliazione (consid. 6.3).