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BGE 146 V 169

Art. 11 cpv. 3 bis e art. 53b cpv. 1 LPP; liquidazione parziale della fondazione collettiva a seguito della disdetta del contratto d'affiliazione. Nel caso in rassegna, la fondazione collettiva ha considerato la disdetta del contratto d'affiliazione delle associazioni fondatrici di una cassa di previdenza anche come la disdetta delle convenzioni d'adesione con i datori di lavoro interessati. In tale modo i presupposti per una liquidazione parziale della fondazione collettiva sono in principio realizzati (consid. 3.2). L'art. 11 cpv. 3 bis LPP prevede un effettivo diritto di partecipazione del personale, rispettivamente della rappresentanza dei lavoratori in caso di scioglimento di un'affiliazione esistente a un istituto di previdenza. Se l'accordo del personale difetta prima della disdetta, questa non è valida (consid. 4.4).

4 luglio 2021·Volume 146·V·Dossier: 9C_409/2019·3 visualizzazioni
DE

16. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz gegen Schweizerischer Bäcker-Confiseurmeister-Verband (SBC) und Mitb. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 11 al. 3 bis et art. 53b al. 1 LPP; liquidation partielle de la fondation collective à la suite de la résiliation du contrat d'affiliation. En l'occurrence, la fondation collective a assimilé la résiliation du contrat d'affiliation par les associations fondatrices d'une oeuvre de prévoyance à la résiliation des conventions d'adhésion avec les employeurs concernés. Ainsi, les conditions d'une liquidation partielle de la fondation collective sont en principe remplies (consid. 3.2). L'art. 11 al. 3 bis LPP prévoit un véritable droit de participation du personnel respectivement de la représentation des travailleurs en cas de résiliation d'une affiliation existante à une institution de prévoyance. Si l'accord du personnel avant la résiliation fait défaut, celle-ci n'est pas valable (consid. 4.4).

IT

Art. 11 cpv. 3 bis e art. 53b cpv. 1 LPP; liquidazione parziale della fondazione collettiva a seguito della disdetta del contratto d'affiliazione. Nel caso in rassegna, la fondazione collettiva ha considerato la disdetta del contratto d'affiliazione delle associazioni fondatrici di una cassa di previdenza anche come la disdetta delle convenzioni d'adesione con i datori di lavoro interessati. In tale modo i presupposti per una liquidazione parziale della fondazione collettiva sono in principio realizzati (consid. 3.2). L'art. 11 cpv. 3 bis LPP prevede un effettivo diritto di partecipazione del personale, rispettivamente della rappresentanza dei lavoratori in caso di scioglimento di un'affiliazione esistente a un istituto di previdenza. Se l'accordo del personale difetta prima della disdetta, questa non è valida (consid. 4.4).

Vedi sentenza: 9C 409/2019: Berufliche Vorsorge
BGE 146 V 169 — Swissrulings