Art. 5 n. 1 CEDU; art. 11 Cost.; art. 3 cpv. 1 e art. 4 CDF; art. 372 cpv. 1 e 3 CP; art. 439 cpv. 2 CPP; esecuzione delle pene, ordine d'esecuzione, bene del figlio. L'esecuzione della pena è la conseguenza giuridica obbligata del reato (consid. 3.2.1). La separazione della madre dal proprio figlio è un effetto diretto, inevitabile e conforme al diritto dell'esecuzione della pena detentiva e delle connesse conseguenze accessorie (consid. 3.2.2). Il CP e il diritto concordatario cantonale contemplano numerose forme di esecuzione delle pene detentive (consid. 3.2.4). Né le disposizioni della Costituzione né quelle della CDF o di altre convenzioni sui diritti umani ostano all'esecuzione di pene detentive conformi alla legge. Il genitore condannato non è legittimato a invocare, in nome proprio, i diritti dei figli contro la decisione di esecuzione (consid. 3.3.3). Nella misura in cui il condannato non organizza personalmente la presa a carico dei propri figli, spetta all'autorità di protezione dei minori provvedervi. La problematica non attiene al diritto dell'esecuzione delle pene (consid. 3.4.3).
28. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Luzern und Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 5 par. 1 CEDH; art. 11 Cst.; art. 3 al. 1 et art. 4 CDE; art. 372 al. 1 et 3 CP; art. 439 al. 2 CPP; exécution des peines, ordre d'exécution, bien de l'enfant. L'exécution de la peine est la conséquence juridique impérative de l'infraction pénale (consid. 3.2.1). La séparation de la mère et de son enfant est une conséquence accessoire inévitable, conforme au droit, de l'exécution par la première d'une peine privative de liberté (consid. 3.2.2). Le code pénal et le droit concordataire prévoient de nombreuses formes d'exécution de la peine privative de liberté (consid. 3.2.4). Ni les dispositions de la Constitution ni celles de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) ou d'autres conventions relatives aux droits humains ne font obstacle à l'exécution d'une peine privative de liberté conforme à la loi. Le parent condamné n'est pas légitimé à faire valoir en son nom propre des droits appartenant à l'enfant contre la décision d'exécution (consid. 3.3.3). Si la personne condamnée n'organise pas elle-même la prise en charge de l'enfant concerné, il appartient à l'autorité de protection de l'enfant d'y pourvoir. La question ne ressortit pas au droit de l'exécution des peines (consid. 3.4.3).
Art. 5 n. 1 CEDU; art. 11 Cost.; art. 3 cpv. 1 e art. 4 CDF; art. 372 cpv. 1 e 3 CP; art. 439 cpv. 2 CPP; esecuzione delle pene, ordine d'esecuzione, bene del figlio. L'esecuzione della pena è la conseguenza giuridica obbligata del reato (consid. 3.2.1). La separazione della madre dal proprio figlio è un effetto diretto, inevitabile e conforme al diritto dell'esecuzione della pena detentiva e delle connesse conseguenze accessorie (consid. 3.2.2). Il CP e il diritto concordatario cantonale contemplano numerose forme di esecuzione delle pene detentive (consid. 3.2.4). Né le disposizioni della Costituzione né quelle della CDF o di altre convenzioni sui diritti umani ostano all'esecuzione di pene detentive conformi alla legge. Il genitore condannato non è legittimato a invocare, in nome proprio, i diritti dei figli contro la decisione di esecuzione (consid. 3.3.3). Nella misura in cui il condannato non organizza personalmente la presa a carico dei propri figli, spetta all'autorità di protezione dei minori provvedervi. La problematica non attiene al diritto dell'esecuzione delle pene (consid. 3.4.3).