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BGE 146 IV 172

Art. 78 segg. LTF; art. 21 e 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006 (regolamento SIS II); art. 20 seg. dell'ordinanza N-SIS; art. 391 cpv. 2 CPP; segnalazione dell'espulsione nel SIS: condizioni, competenza, procedura, divieto della reformatio in peius, diritto di essere sentito. La segnalazione dell'espulsione nel SIS può essere impugnata con ricorso in materia penale al Tribunale federale (consid. 1.3). Condizioni e competenza per la segnalazione dell'espulsione nel SIS (consid. 3.2.1-3.2.4). La segnalazione dell'espulsione nel SIS - come la stessa espulsione - non soggiace al principio accusatorio. Se il giudice pronuncia l'espulsione di un cittadino di uno Stato terzo, deve imperativamente decidere anche se segnalare l'espulsione nel SIS, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero in tal senso. Deve esaminare nel merito la questione della segnalazione dell'espulsione nel SIS e menzionare obbligatoriamente nel dispositivo della sentenza penale se la segnalazione dev'essere effettuata o meno (consid. 3.2.5). La segnalazione dell'espulsione nel SIS ha carattere esecutivo rispettivamente di diritto di polizia. In sede di appello il divieto della reformatio in peius non si applica alla segnalazione dell'espulsione, perlomeno nel caso in cui la questione non sia stata affrontata nel procedimento di primo grado (consid. 3.3). Diritto di essere sentito prima della decisione sulla segnalazione dell'espulsione nel SIS (consid. 3.4).

28 marzo 2021·Volume 146·IV·Dossier: 6B_572/2019·3 visualizzazioni
DE

17. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Solothurn (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 78 ss LTF; art. 21 et 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 (Règlement-SIS-II); art. 20 s. Ordonnance N-SIS; art. 391 al. 2 CPP; signalement de l'expulsion dans le SIS: conditions, compétence, procédure, interdiction de la reformatio in pejus, droit d'être entendu. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ouvert contre le signalement de l'expulsion dans le SIS (consid. 1.3). Conditions et compétence pour le signalement de l'expulsion dans le SIS (consid. 3.2.1-3.2.4). Le signalement de l'expulsion dans le SIS - comme l'expulsion elle-même - n'est pas soumis au principe d'accusation. Si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une requête en ce sens du ministère public. Il doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé (consid. 3.2.5). Le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police. Dans la procédure d'appel, l'interdiction de la reformatio in pejus n'est pas applicable au signalement de l'expulsion, du moins lorsque la question n'a pas été traitée dans la procédure de première instance (consid. 3.3). Droit d'être entendu avant la décision sur le signalement de l'expulsion dans le SIS (consid. 3.4).

IT

Art. 78 segg. LTF; art. 21 e 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006 (regolamento SIS II); art. 20 seg. dell'ordinanza N-SIS; art. 391 cpv. 2 CPP; segnalazione dell'espulsione nel SIS: condizioni, competenza, procedura, divieto della reformatio in peius, diritto di essere sentito. La segnalazione dell'espulsione nel SIS può essere impugnata con ricorso in materia penale al Tribunale federale (consid. 1.3). Condizioni e competenza per la segnalazione dell'espulsione nel SIS (consid. 3.2.1-3.2.4). La segnalazione dell'espulsione nel SIS - come la stessa espulsione - non soggiace al principio accusatorio. Se il giudice pronuncia l'espulsione di un cittadino di uno Stato terzo, deve imperativamente decidere anche se segnalare l'espulsione nel SIS, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero in tal senso. Deve esaminare nel merito la questione della segnalazione dell'espulsione nel SIS e menzionare obbligatoriamente nel dispositivo della sentenza penale se la segnalazione dev'essere effettuata o meno (consid. 3.2.5). La segnalazione dell'espulsione nel SIS ha carattere esecutivo rispettivamente di diritto di polizia. In sede di appello il divieto della reformatio in peius non si applica alla segnalazione dell'espulsione, perlomeno nel caso in cui la questione non sia stata affrontata nel procedimento di primo grado (consid. 3.3). Diritto di essere sentito prima della decisione sulla segnalazione dell'espulsione nel SIS (consid. 3.4).

Vedi sentenza: 6B 572/2019: Straftaten
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