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BGE 146 IV 153

Art. 189 segg., art. 187 CP; concretizzazione della giurisprudenza relativa alla tutela della libertà sessuale dei fanciulli, con particolare riguardo alla situazione di costrizione derivante da pressioni psicologiche esercitate da un autore vicino alla vittima; conferma della giurisprudenza sul concorso tra coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli. La fattispecie penale di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere è applicabile ai casi in cui non è possibile attendersi dal bambino che opponga un rifiuto agli atti sessuali, in quanto non ancora in grado di capirli. Un'incapacità di discernimento dovuta unicamente all'età va ammessa solo con riserbo. La fine dell'incapacità di discernimento si determina sulla base delle circostanze del singolo caso. Occorre rinunciare a stabilire un limite di età fisso (consid. 3.5.3). Se la capacità di discernimento è data, l'autore appartenente alla ristretta cerchia sociale del bambino può esercitare pressioni su di lui anche senza l'uso attivo di costrizioni o il ricorso alla minaccia di svantaggi e può pertanto rendersi colpevole di coazione sessuale. L'autore che fa credere al bambino che gli atti sessuali siano normali, qualcosa di bello o un favore, lo pone in una situazione senza via d'uscita, parimenti compresa da questa fattispecie penale. Risulta decisivo sapere se è possibile attendersi dal bambino che si opponga autonomamente agli abusi, tenuto conto della sua età, della sua situazione familiare e sociale, della vicinanza e del ruolo dell'autore nella sua vita, della fiducia che ripone in lui e del modo in cui sono commessi gli atti sessuali (consid. 3.5.5). Non è possibile dedurre una partecipazione volontaria agli atti sessuali dal fatto che bambini dell'età come quella del caso concreto (da otto anni e mezzo fino a dieci anni e mezzo) vi si lasciano coinvolgere senza opporsi, trattandosi sempre e solo di una presunta volontà (consid. 3.5.6). Se l'autore si assicura uno stato di costrizione creando e mantenendo un contesto di segretezza, si può senz'altro ritenere che per il bambino perduri la mancanza di vie di uscita (consid. 3.5.8).

28 marzo 2021·Volume 146·IV·Dossier: 6B_1265/2019·2 visualizzazioni
DE

15. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich und B. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 189 ss, art. 187 CP; concrétisation de la jurisprudence sur la protection de la liberté sexuelle des enfants, en particulier concernant une situation de contrainte par la pression psychique exercée par un auteur proche; confirmation de la jurisprudence sur le concours entre les infractions de contrainte sexuelle et les actes d'ordre sexuel avec des enfants. Dans les cas où un "non" de la part d'un enfant face à des actes d'ordre sexuel ne peut être attendu, car ceux-ci ne peuvent encore être compris, l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est applicable. Une incapacité de discernement fondée exclusivement sur l'âge ne doit être admise qu'avec retenue. S'agissant du moment de la fin de l'incapacité de discernement, les circonstances du cas d'espèce sont déterminantes. Il convient de renoncer à définir une limite d'âge fixe (consid. 3.5.3). Lorsque la capacité de discernement existe, un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par ces infractions. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (consid. 3.5.5). Lorsque des enfants de l'âge concerné en l'espèce (huit ans et demi à dix ans et demi) se laissent, sans opposition, impliquer dans des actes d'ordre sexuel, on ne saurait ainsi conclure à une participation volontaire; il ne s'agit que d'un prétendu consentement (consid. 3.5.6). Lorsque l'auteur s'assure un état de contrainte par l'élaboration d'une relation secrète et qu'il maintient celle-ci, on peut sans autre considérer que la situation sans issue perdure pour l'enfant (consid. 3.5.8).

IT

Art. 189 segg., art. 187 CP; concretizzazione della giurisprudenza relativa alla tutela della libertà sessuale dei fanciulli, con particolare riguardo alla situazione di costrizione derivante da pressioni psicologiche esercitate da un autore vicino alla vittima; conferma della giurisprudenza sul concorso tra coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli. La fattispecie penale di atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere è applicabile ai casi in cui non è possibile attendersi dal bambino che opponga un rifiuto agli atti sessuali, in quanto non ancora in grado di capirli. Un'incapacità di discernimento dovuta unicamente all'età va ammessa solo con riserbo. La fine dell'incapacità di discernimento si determina sulla base delle circostanze del singolo caso. Occorre rinunciare a stabilire un limite di età fisso (consid. 3.5.3). Se la capacità di discernimento è data, l'autore appartenente alla ristretta cerchia sociale del bambino può esercitare pressioni su di lui anche senza l'uso attivo di costrizioni o il ricorso alla minaccia di svantaggi e può pertanto rendersi colpevole di coazione sessuale. L'autore che fa credere al bambino che gli atti sessuali siano normali, qualcosa di bello o un favore, lo pone in una situazione senza via d'uscita, parimenti compresa da questa fattispecie penale. Risulta decisivo sapere se è possibile attendersi dal bambino che si opponga autonomamente agli abusi, tenuto conto della sua età, della sua situazione familiare e sociale, della vicinanza e del ruolo dell'autore nella sua vita, della fiducia che ripone in lui e del modo in cui sono commessi gli atti sessuali (consid. 3.5.5). Non è possibile dedurre una partecipazione volontaria agli atti sessuali dal fatto che bambini dell'età come quella del caso concreto (da otto anni e mezzo fino a dieci anni e mezzo) vi si lasciano coinvolgere senza opporsi, trattandosi sempre e solo di una presunta volontà (consid. 3.5.6). Se l'autore si assicura uno stato di costrizione creando e mantenendo un contesto di segretezza, si può senz'altro ritenere che per il bambino perduri la mancanza di vie di uscita (consid. 3.5.8).

Vedi sentenza: 6B 1265/2019: Straftaten
BGE 146 IV 153 — Swissrulings