Art. 80 seg. e 279 LEF; art. 33, 38 e 47 CLug; convalida del sequestro; rigetto definitivo dell'opposizione. Fintanto che la decisione di merito estera non è notificata, il creditore a beneficio di un sequestro effettuato in Svizzera in esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo italiano, riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera in virtù della CLug, non deve convalidarlo. L'ordinanza di sequestro conservativo italiano non costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (consid. 3, 6-10).
18. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. S.p.A. e consorti contro I. e J. (ricorso in materia civile)
Art. 80 s. et 279 LP; art. 33, 38 et 47 CL; validation du séquestre; mainlevée définitive de l'opposition. Tant que la décision étrangère sur le fond n'est pas notifiée, le créancier au bénéfice d'un séquestre autorisé en Suisse en exécution d'une ordonnance de séquestre conservatoire italien, reconnue et déclarée exécutoire en Suisse en vertu de la CL, ne doit pas le valider. L'ordonnance de séquestre conservatoire italien ne constitue pas un titre de mainlevée définitive de l'opposition (consid. 3, 6-10).
Art. 80 seg. e 279 LEF; art. 33, 38 e 47 CLug; convalida del sequestro; rigetto definitivo dell'opposizione. Fintanto che la decisione di merito estera non è notificata, il creditore a beneficio di un sequestro effettuato in Svizzera in esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo italiano, riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera in virtù della CLug, non deve convalidarlo. L'ordinanza di sequestro conservativo italiano non costituisce un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (consid. 3, 6-10).