Art. 83 lett. f n. 2 LTF; art. 1 cpv. 3 lett. d, art. 13 lett. f e art. 18 cpv. 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli appalti pubblici; principio dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche; effetti dell'annullamento di una decisione di aggiudicazione; competenza dell'autorità cantonale di ricorso a emanare un giudizio riformatorio. Esistenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 83 lett. f n. 2 LTF con riferimento alla competenza dell'autorità cantonale di ricorso a emanare un giudizio riformatorio (consid. 1). L'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. Se l'autorità cantonale di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e corregge un'applicazione contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da parte dell'ente appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, a meno che ostacoli procedurali vi si oppongano. Può utilizzare la propria competenza a pronunciare un giudizio riformatorio soltanto in casi sufficientemente chiari. Ciò non è il caso se è dubbio che la ricorrente nella procedura di ricorso cantonale abbia presentato, tra tutti gli offerenti ancora coinvolti nella procedura di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale evenienza l'autorità cantonale di ricorso deve rinviare la causa al committente affinché effettui una nuova valutazione delle offerte, sulla base delle correzioni da lei effettuate concernenti l'applicazione dei criteri di aggiudicazione (consid. 6).
19. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft und B. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 83 let. f ch. 2 LTF; art. 1 al. 3 let. d, art. 13 let. f et art. 18 al. 1 de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994/15 mars 2001 sur les marchés publics; principe de l'utilisation économique des deniers publics; effet de l'annulation de la décision d'adjudication; compétence de l'autorité cantonale de recours de prononcer un jugement réformatoire. Existence d'une question juridique de principe au sens de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF en lien avec la compétence de l'autorité cantonale de recours de prononcer un jugement réformatoire (consid. 1). L'annulation d'une décision d'adjudication ne produit pas seulement des effets inter partes, mais déploie un effet indivisible sur tous les soumissionnaires impliqués dans la procédure d'adjudication. Si une autorité cantonale de recours annule la décision d'adjudication de l'autorité adjudicatrice et corrige une application contraire au droit des critères d'attribution effectuée par l'autorité d'adjudication, elle doit à nouveau prendre en compte toutes les offres de l'ensemble des soumissionnaires qui ont participé à la procédure d'adjudication, à moins que des obstacles procéduraux ne s'y opposent. Elle ne peut user de sa compétence de prononcer un jugement réformatoire que dans des situations suffisamment claires. Une telle situation n'est pas présente lorsqu'il est douteux que la recourante dans la procédure de recours cantonale ait présenté l'offre économiquement la plus favorable parmi tous les soumissionnaires encore engagés dans la procédure d'adjudication. Dans ce cas, l'autorité cantonale de recours doit renvoyer la cause à l'autorité adjudicatrice pour nouvelle évaluation des offres au regard des corrections qu'elle a apportées dans l'application des critères d'attribution (consid. 6).
Art. 83 lett. f n. 2 LTF; art. 1 cpv. 3 lett. d, art. 13 lett. f e art. 18 cpv. 1 del Concordato intercantonale del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 sugli appalti pubblici; principio dell'impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche; effetti dell'annullamento di una decisione di aggiudicazione; competenza dell'autorità cantonale di ricorso a emanare un giudizio riformatorio. Esistenza di una questione di diritto d'importanza fondamentale ai sensi dell'art. 83 lett. f n. 2 LTF con riferimento alla competenza dell'autorità cantonale di ricorso a emanare un giudizio riformatorio (consid. 1). L'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. Se l'autorità cantonale di ricorso annulla la decisione di aggiudicazione e corregge un'applicazione contraria al diritto dei criteri di aggiudicazione da parte dell'ente appaltante, essa deve prendere in considerazione le offerte di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, a meno che ostacoli procedurali vi si oppongano. Può utilizzare la propria competenza a pronunciare un giudizio riformatorio soltanto in casi sufficientemente chiari. Ciò non è il caso se è dubbio che la ricorrente nella procedura di ricorso cantonale abbia presentato, tra tutti gli offerenti ancora coinvolti nella procedura di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa. In tale evenienza l'autorità cantonale di ricorso deve rinviare la causa al committente affinché effettui una nuova valutazione delle offerte, sulla base delle correzioni da lei effettuate concernenti l'applicazione dei criteri di aggiudicazione (consid. 6).