Art. 16 paragrafo 1 e art. 18 della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri); art. 81 cpv. 2 LStrI (nella versione giusta il n. I della legge federale del 14 dicembre 2018 [Norme procedurali e sistemi d'informazione], in vigore dal 1° giugno 2019). Condizioni di carcerazione degli stranieri incarcerati in vista del loro rinvio. La carcerazione di uno straniero in vista del suo rinvio deve, di principio, avvenire in uno stabilimento speciale adibito esclusivamente a tal fine (centro di detenzione amministrativa). Soltanto in casi eccezionali può essere effettuata in uno stabilimento penitenziario ordinario purché - con la creazione di un settore indipendente - la separazione dagli altri detenuti sia garantita e motivi importanti impediscano un'altra forma di carcerazione amministrativa (consid. 4-6). La decisione di carcerazione deve spiegare in modo dettagliato le ragioni per le quali lo straniero è incarcerato in un settore indipendente di uno stabilimento penitenziario ordinario invece che in uno stabilimento carcerario speciale (centro di detenzione amministrativa) (consid. 8). Esistenza di un motivo importante che giustifica la carcerazione dell'interessato in un settore indipendente del carcere regionale di Berna confermata nel caso specifico dal Tribunale federale (consid. 7).
16. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Amt für Migration und Personenstand des Kantons Bern und Kantonales Zwangsmassnahmengericht des Kantons Bern (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 16 al. 1 et art. 18 de la directive 2008/115/CE (directive sur le retour); art. 81 al. 2 LEI (dans sa teneur selon ch. I de la loi fédérale du 14 décembre 2018 [Normes procédurales et systèmes d'information], en vigueur depuis le 1er juin 2019). Conditions de détention des personnes étrangères enfermées en vue de leur renvoi. La détention d'une personne en vue de son renvoi doit en principe avoir lieu dans un établissement spécialisé, affecté exclusivement à cet effet (centre de détention administrative). Ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle peut être exécutée dans un établissement carcéral ordinaire, pour autant que la séparation d'avec les autres détenus soit assurée - par l'aménagement d'un secteur propre - et qu'il existe des raisons importantes empêchant une autre forme de détention administrative (consid. 4-6). Les raisons faisant que la personne étrangère soit amenée dans un secteur réservé d'une prison ordinaire plutôt que dans un établissement spécial (centre de détention administrative) doivent faire l'objet d'une motivation approfondie dans la décision de détention (consid. 8). Le Tribunal fédéral admet en l'occurrence l'existence de raisons importantes justifiant la détention de l'intéressé dans un secteur réservé de la Prison régionale de Berne (consid. 7).
Art. 16 paragrafo 1 e art. 18 della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri); art. 81 cpv. 2 LStrI (nella versione giusta il n. I della legge federale del 14 dicembre 2018 [Norme procedurali e sistemi d'informazione], in vigore dal 1° giugno 2019). Condizioni di carcerazione degli stranieri incarcerati in vista del loro rinvio. La carcerazione di uno straniero in vista del suo rinvio deve, di principio, avvenire in uno stabilimento speciale adibito esclusivamente a tal fine (centro di detenzione amministrativa). Soltanto in casi eccezionali può essere effettuata in uno stabilimento penitenziario ordinario purché - con la creazione di un settore indipendente - la separazione dagli altri detenuti sia garantita e motivi importanti impediscano un'altra forma di carcerazione amministrativa (consid. 4-6). La decisione di carcerazione deve spiegare in modo dettagliato le ragioni per le quali lo straniero è incarcerato in un settore indipendente di uno stabilimento penitenziario ordinario invece che in uno stabilimento carcerario speciale (centro di detenzione amministrativa) (consid. 8). Esistenza di un motivo importante che giustifica la carcerazione dell'interessato in un settore indipendente del carcere regionale di Berna confermata nel caso specifico dal Tribunale federale (consid. 7).