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BGE 89 I 27

Libertà di commercio e d'industria. Uguaglianza innanzi alla legge. Chiusura dei negozi. Decreto di carattere obbligatorio generale. Art. 4, 31 CF, 84 OG. 1. La convenzione professionale, approvata dall'autorità cantonale e relativa alla chiusura di determinati negozi, costituisce un decreto di carattere obbligatorio generale, che può essere impugnato mediante ricorso di diritto pubblico (consid. 1). 2. Le misure di polizia nel senso dell'art. 31 cpv. 2 CF devono rispettare segnatamente il principio della proporzionalità e quello dell'uguaglianza di trattamento tra concorrenti diretti. È conforme a questi principi la misura che: - ordina la chiusura delle farmacie una mezza giornata feriale per settimana per assicurare agli impiegati il riposo garantito dalla legge, anche se la misura non è estesa alle drogherie. - subordina all'autorizzazione della polizia la determinazione del giorno di chiusura o la modifica di questo giorno; - vieta qualsiasi fornitura durante la mezza giornata di chiusura (consid. 2-4). 3. Non è contrario all'aguaglianza innanzi alla legge ordinare la chiusura delle farmacie una mezza giornata feriale per settimana, quand'anche analogo provvedimento non sia preso nei confronti delle altre professioni liberali (consid. 5.)

16 novembre 2007·Volume 89·I·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

5. Arrêt du 23 janvier 1963 dans la cause Bullet et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Vaud.

FR

Liberté du commerce et de l'industrie. Egalité devant la loi. Fermeture des magasins. Arrêté de portée générale. Art. 4, 31 Cst., 84 OJ. 1. Constitue un arrêté de portée générale susceptible de recours de droit public la convention professionnelle approuvée par l'autorité cantonale et relative à la fermeture de certains magasins (consid. 1). 2. Les mesures de police reposant sur l'art. 31 al. 2 Cst. doivent respecter notamment le principe de proportionnalité et celui de l'égalité de traitement entre concurrents directs. Est conforme à ces principes la mesure qui: - ordonne la fermeture des pharmacies un demi-jour ouvrable par semaine pour assurer aux employés le repos garanti par la loi, sans en faire autant à l'égard des drogueries; - subordonne à l'autorisation de la police la fixation du jour de fermeture ou la modification de ce jour; - interdit toute livraison pendant la demi-journée de fermeture (consid. 2-4). 3. Il n'est pas contraire à l'égalité devant la loi d'ordonner la fermeture des pharmacies un demi-jour ouvrable par semaine sans en faire autant à l'égard des autres professions libérales (consid. 5).

IT

Libertà di commercio e d'industria. Uguaglianza innanzi alla legge. Chiusura dei negozi. Decreto di carattere obbligatorio generale. Art. 4, 31 CF, 84 OG. 1. La convenzione professionale, approvata dall'autorità cantonale e relativa alla chiusura di determinati negozi, costituisce un decreto di carattere obbligatorio generale, che può essere impugnato mediante ricorso di diritto pubblico (consid. 1). 2. Le misure di polizia nel senso dell'art. 31 cpv. 2 CF devono rispettare segnatamente il principio della proporzionalità e quello dell'uguaglianza di trattamento tra concorrenti diretti. È conforme a questi principi la misura che: - ordina la chiusura delle farmacie una mezza giornata feriale per settimana per assicurare agli impiegati il riposo garantito dalla legge, anche se la misura non è estesa alle drogherie. - subordina all'autorizzazione della polizia la determinazione del giorno di chiusura o la modifica di questo giorno; - vieta qualsiasi fornitura durante la mezza giornata di chiusura (consid. 2-4). 3. Non è contrario all'aguaglianza innanzi alla legge ordinare la chiusura delle farmacie una mezza giornata feriale per settimana, quand'anche analogo provvedimento non sia preso nei confronti delle altre professioni liberali (consid. 5.)

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