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BGE 145 V 304

Art. 39 cpv. 1 lett. e, art. 41 cpv. 1bis, art. 49a cpv. 1 e 2 LAMal; limitazione quantitativa nell'ambito della pianificazione ospedaliera; rimborso proporzionale del Cantone in caso di trattamento volontario extracantonale. Secondo la giurisprudenza (9C_151/2016; 9C_617/2017), una limitazione di quantità stabilita nel mandato di prestazioni, che si riferisce unicamente agli abitanti del Cantone interessato, non può essere invocata da un altro Cantone per rifiutare il rimborso proporzionale dei trattamenti volontari extracantonali. Questa giurisprudenza è applicabile anche quando la limitazione quantitativa concerne le capacità (posti di cura) in ambito psichiatrico ed è iscritta nell'elenco degli ospedali (consid. 4.3); essa è confermata (consid. 4.5 e 4.6).

28 giugno 2020·Volume 145·V·Dossier: 9C_540/2018·1 visualizzazioni
DE

28. Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Klinik A. AG gegen Kanton Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 39 al. 1 let. e, art. 41 al. 1bis, art. 49a al. 1 et 2 LAMal; limitation quantitative dans le cadre de la planification hospitalière; remboursement proportionnel du canton en cas de traitement volontaire extra-cantonal. Selon la jurisprudence (9C_151/2016; 9C_617/2017), une limitation de quantité mentionnée dans le mandat de prestations, qui se réfère seulement aux habitants du canton concerné, ne peut pas être invoquée par un autre canton pour refuser le remboursement proportionnel des traitements volontaires extra-cantonaux. Cette jurisprudence est aussi applicable lorsque la limitation quantitative concerne les capacités (places de soin) dans le domaine psychiatrique et est inscrite dans la liste des établissements hospitaliers (consid. 4.3); elle est confirmée (consid. 4.5 et 4.6).

IT

Art. 39 cpv. 1 lett. e, art. 41 cpv. 1bis, art. 49a cpv. 1 e 2 LAMal; limitazione quantitativa nell'ambito della pianificazione ospedaliera; rimborso proporzionale del Cantone in caso di trattamento volontario extracantonale. Secondo la giurisprudenza (9C_151/2016; 9C_617/2017), una limitazione di quantità stabilita nel mandato di prestazioni, che si riferisce unicamente agli abitanti del Cantone interessato, non può essere invocata da un altro Cantone per rifiutare il rimborso proporzionale dei trattamenti volontari extracantonali. Questa giurisprudenza è applicabile anche quando la limitazione quantitativa concerne le capacità (posti di cura) in ambito psichiatrico ed è iscritta nell'elenco degli ospedali (consid. 4.3); essa è confermata (consid. 4.5 e 4.6).

Vedi sentenza: 9C 540/2018: Krankenversicherung
BGE 145 V 304 — Swissrulings