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BGE 145 IV 470

Art. 260 ter CP; organizzazione criminale; terrorismo; principio della legalità. L'applicazione dell'art. 260 ter CP non presuppone che la natura criminale dell'organizzazione sia dimostrata, in ogni singolo caso, dalla prova di un atto di violenza criminale ad essa attribuibile (consid. 4.6). Fondamenti e interpretazione storica del reato di organizzazione criminale. Al movimento "Liberation Tigers of Tamil Eelam" sono riconducibili diversi atti di stampo terroristico. In Svizzera tuttavia non è mai stato annoverato tra le organizzazioni terroristiche e quivi per anni i gruppi ad esso affiliati hanno potuto dedicarsi alla propaganda e alla raccolta di fondi (consid. 4.7). Sotto il profilo del principio della legalità, per le persone dedite alla raccolta di fondi e di materiale in favore del movimento non era prevedibile che potesse essere mossa loro l'accusa di infrazione all'art. 260 ter CP (consid. 4.8).

14 marzo 2021·Volume 145·IV·Dossier: 6B_383/2019·3 visualizzazioni
DE

53. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération et B. et Ministère public de la Confédération contre A. et consorts (recours en matière pénale)

FR

Art. 260 ter CP; organisation criminelle; terrorisme; principe de la légalité. L'application de l'art. 260 ter CP ne suppose pas que la nature criminelle de l'organisation soit démontrée, dans chaque cas, par la preuve d'un acte de violence criminel pouvant lui être attribué (consid. 4.6). Fondements et interprétation historique de l'infraction d'organisation criminelle. Le mouvement "Liberation Tigers of Tamil Eelam" s'est trouvé à l'origine de divers actes à caractère terroriste. Cependant, il n'a jamais été classé en Suisse parmi les organisations terroristes et les groupes affiliés ont pu, durant des années, s'adonner à la propagande et aux collectes de fonds dans ce pays (consid. 4.7). Sous l'angle du principe de la légalité, il n'était pas prévisible, pour des personnes collectant des fonds et du matériel au profit du mouvement, qu'une infraction à l'art. 260 ter CP puisse leur être reprochée (consid. 4.8).

IT

Art. 260 ter CP; organizzazione criminale; terrorismo; principio della legalità. L'applicazione dell'art. 260 ter CP non presuppone che la natura criminale dell'organizzazione sia dimostrata, in ogni singolo caso, dalla prova di un atto di violenza criminale ad essa attribuibile (consid. 4.6). Fondamenti e interpretazione storica del reato di organizzazione criminale. Al movimento "Liberation Tigers of Tamil Eelam" sono riconducibili diversi atti di stampo terroristico. In Svizzera tuttavia non è mai stato annoverato tra le organizzazioni terroristiche e quivi per anni i gruppi ad esso affiliati hanno potuto dedicarsi alla propaganda e alla raccolta di fondi (consid. 4.7). Sotto il profilo del principio della legalità, per le persone dedite alla raccolta di fondi e di materiale in favore del movimento non era prevedibile che potesse essere mossa loro l'accusa di infrazione all'art. 260 ter CP (consid. 4.8).

Vedi sentenza: 6B 383/2019: Procédure pénale
BGE 145 IV 470 — Swissrulings