Art. 84 LTF; art. 6-8 Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali; art. I cpv. 2 e art. IV dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali; art. 2 cpv. 5, art. 3, 5, 7 e 24 della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC); art. 5 par. 1 lett. a CEAG e art. 64 cpv. 1 AIMP. Assistenza internazionale in materia penale: doppia punibilità. Rifiuto, per mancato adempimento della condizione della doppia punibilità (consid. 2), di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'Italia fondata su una decisione di condanna passata in giudicato, volta alla consegna a scopo di confisca di un dipinto esportato in Svizzera dalla legittima proprietaria in violazione di una norma sull'esportazione del diritto interno italiano (consid. 4). La Convenzione UNESCO non è direttamente applicabile. Neppure l'Accordo bilaterale con l'Italia è applicabile, poiché il suo Allegato non include i dipinti (consid. 3). Fatta la dovuta trasposizione, l'esportazione del dipinto dalla Svizzera non sarebbe punibile poiché non è iscritto nell'Elenco federale, rispettivamente in un inventario italiano, né si sarebbe in presenza di un'importazione illecita visto ch'essa, come imposto dalla LTBC, non viola l'Accordo bilaterale con l'Italia, il cui Allegato non contempla i dipinti. L'ordinamento interno pubblico italiano non è determinante perché, in difetto di una diversa disposizione di un Accordo bilaterale, nessuno Stato è tenuto ad applicare e a rispettare regole di diritto pubblico estere all'interno delle sue frontiere (consid. 5 e 6).
35. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
Art. 84 LTF; art. 6-8 de la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels; art. I par. 2 et art. IV de l'Accord entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République italienne concernant l'importation et le retour de biens culturels; art. 2 al. 5, art. 3, 5, 7 et 24 de la loi fédérale sur le transfert international de biens culturels (LTBC); art. 5 par. 1 let. a de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et art. 64 al. 1 EIMP. Assistance internationale en matière pénale: double incrimination. Refus, faute de répondre à la condition de double incrimination (consid. 2), d'une demande d'entraide judiciaire, fondée sur une décision définitive, formée par l'Italie en vue de la remise, aux fins de confiscation, d'un tableau exporté en Suisse par sa propriétaire légitime en violation d'une norme interne de droit italien sur l'exportation (consid. 4). La Convention UNESCO n'est pas directement applicable. L'accord bilatéral avec l'Italie n'est pas non plus applicable puisque son annexe n'inclut pas les oeuvres picturales (consid. 3). La transposition en droit suisse effectuée, l'exportation du tableau hors de Suisse ne serait pas punissable, celui-ci ne figurant pas à l'inventaire fédéral, respectivement dans un inventaire italien; de même, son importation ne serait pas illégale puisqu'elle n'enfreint pas, comme l'exige la LTBC, l'accord bilatéral avec l'Italie, dont l'annexe ne mentionne pas les oeuvres picturales. Le droit public interne italien n'est pas déterminant car, sauf disposition contraire dans un accord bilatéral, aucun Etat n'est tenu d'appliquer et de respecter les règles du droit public étranger à l'intérieur de ses frontières (consid. 5 et 6).
Art. 84 LTF; art. 6-8 Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali; art. I cpv. 2 e art. IV dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull'importazione e il rimpatrio di beni culturali; art. 2 cpv. 5, art. 3, 5, 7 e 24 della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (LTBC); art. 5 par. 1 lett. a CEAG e art. 64 cpv. 1 AIMP. Assistenza internazionale in materia penale: doppia punibilità. Rifiuto, per mancato adempimento della condizione della doppia punibilità (consid. 2), di una domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'Italia fondata su una decisione di condanna passata in giudicato, volta alla consegna a scopo di confisca di un dipinto esportato in Svizzera dalla legittima proprietaria in violazione di una norma sull'esportazione del diritto interno italiano (consid. 4). La Convenzione UNESCO non è direttamente applicabile. Neppure l'Accordo bilaterale con l'Italia è applicabile, poiché il suo Allegato non include i dipinti (consid. 3). Fatta la dovuta trasposizione, l'esportazione del dipinto dalla Svizzera non sarebbe punibile poiché non è iscritto nell'Elenco federale, rispettivamente in un inventario italiano, né si sarebbe in presenza di un'importazione illecita visto ch'essa, come imposto dalla LTBC, non viola l'Accordo bilaterale con l'Italia, il cui Allegato non contempla i dipinti. L'ordinamento interno pubblico italiano non è determinante perché, in difetto di una diversa disposizione di un Accordo bilaterale, nessuno Stato è tenuto ad applicare e a rispettare regole di diritto pubblico estere all'interno delle sue frontiere (consid. 5 e 6).