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BGE 145 IV 23

Art. 261bis cpv. 4 seconda parte CP, art. 16 Cost. e art. 10 CEDU; discriminazione razziale, disconoscimento del genocidio, movente; libertà d'espressione. Sotto il profilo soggettivo, la discriminazione razziale giusta l'art. 261bis cpv. 4 seconda parte CP presuppone un movente discriminatorio (consid. 2.3). Richiamo della sentenza Perinçek contro Svizzera della CorteEDU e applicazione al caso concreto dei relativi criteri di valutazione delle restrizioni alla libertà di espressione (consid. 5).

8 novembre 2020·Volume 145·IV·Dossier: 6B_805/2017·1 visualizzazioni
DE

4. Estratto della sentenza della Corte di diritto penale nella causa A. contro Ministero pubblico del Cantone Ticino (ricorso in materia penale)

FR

Art. 261bis al. 4 deuxième partie CP, art. 16 Cst. et art. 10 CEDH; discrimination raciale, négation d'un génocide, mobile; liberté d'expression. Au plan subjectif, la discrimination raciale au sens de l'art. 261bis al. 4 deuxième partie CP suppose un mobile discriminatoire (consid. 2.3). Rappel de l'arrêt Perinçek contre la Suisse de la CourEDH et appréciation en l'espèce des restrictions à la liberté d'expression à l'aune des critères y relatifs (consid. 5).

IT

Art. 261bis cpv. 4 seconda parte CP, art. 16 Cost. e art. 10 CEDU; discriminazione razziale, disconoscimento del genocidio, movente; libertà d'espressione. Sotto il profilo soggettivo, la discriminazione razziale giusta l'art. 261bis cpv. 4 seconda parte CP presuppone un movente discriminatorio (consid. 2.3). Richiamo della sentenza Perinçek contro Svizzera della CorteEDU e applicazione al caso concreto dei relativi criteri di valutazione delle restrizioni alla libertà di espressione (consid. 5).

Vedi sentenza: 6B 805/2017: Infrazione
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