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BGE 145 IV 1

Art. 49 cpv. 2 CP; concorso retrospettivo parziale; chiarimento della giurisprudenza. Quando, in presenza di più reati in giudizio, almeno uno è stato commesso prima di altre infrazioni già oggetto di una precedente condanna (concorso retrospettivo parziale), i nuovi reati - ossia quelli perpetrati dopo la crescita in giudicato del primo giudizio - devono essere sanzionati con una pena indipendente. Occorre dunque separare le infrazioni commesse prima da quelle perpetrate dopo il primo giudizio. Il giudice deve innanzitutto chinarsi sui reati commessi prima di tale giudizio ed esaminare se, tenuto conto del genere di pena preso in considerazione, sia possibile applicare l'art. 49 cpv. 2 CP. In seguito deve stabilire una pena indipendente per le infrazioni perpetrate posteriormente al primo giudizio, applicando se del caso l'art. 49 cpv. 1 CP. Infine il giudice somma la pena complementare o la pena cumulata che sanziona il o i reati commessi prima della precedente condanna con quella che sanziona le infrazioni perpetrate dopo di essa (consid. 1).

2 agosto 2020·Volume 145·IV·Dossier: 6B_1037/2018·1 visualizzazioni
DE

1. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)

FR

Art. 49 al. 2 CP; concours rétrospectif partiel; clarification de la jurisprudence. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (consid. 1).

IT

Art. 49 cpv. 2 CP; concorso retrospettivo parziale; chiarimento della giurisprudenza. Quando, in presenza di più reati in giudizio, almeno uno è stato commesso prima di altre infrazioni già oggetto di una precedente condanna (concorso retrospettivo parziale), i nuovi reati - ossia quelli perpetrati dopo la crescita in giudicato del primo giudizio - devono essere sanzionati con una pena indipendente. Occorre dunque separare le infrazioni commesse prima da quelle perpetrate dopo il primo giudizio. Il giudice deve innanzitutto chinarsi sui reati commessi prima di tale giudizio ed esaminare se, tenuto conto del genere di pena preso in considerazione, sia possibile applicare l'art. 49 cpv. 2 CP. In seguito deve stabilire una pena indipendente per le infrazioni perpetrate posteriormente al primo giudizio, applicando se del caso l'art. 49 cpv. 1 CP. Infine il giudice somma la pena complementare o la pena cumulata che sanziona il o i reati commessi prima della precedente condanna con quella che sanziona le infrazioni perpetrate dopo di essa (consid. 1).

Vedi sentenza: 6B 1037/2018: Droit pénal (en général)
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