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BGE 145 III 143

Art. 271 seg. CO; art. 59 cpv. 2 lett. e CPC; art. 328-333 CPC; protezione dalla disdetta; autorità di cosa giudicata; revisione. Se nell'ambito di una contestazione secondo l'art. 271 seg. CO è stato accertato con autorità di cosa giudicata che la disdetta data dal locatore non è abusiva, la medesima questione non può essere nuovamente giudicata quando, più tardi, il conduttore inoltra un'azione di risarcimento danni, prevalendosi del comportamento successivo del locatore che dimostrerebbe che il motivo della disdetta da questi indicato (fabbisogno personale) era nondimeno pretestuoso. L'autorità di cosa giudicata (l'effetto vincolante) della decisione nella procedura di contestazione potrebbe unicamente essere tolta con una revisione alle condizioni e nella procedura previste dagli art. 328-333 CPC (consid. 3-5).

14 febbraio 2021·Volume 145·III·Dossier: 4A_563/2017·1 visualizzazioni
DE

19. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichenAbteilung i.S. A.A. gegen D. (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Art. 271 s. CO; art. 59 al. 2 let. e CPC; art. 328-333 CPC; protection contre les congés; autorité de la chose jugée; révision. S'il a été constaté avec autorité de la chose jugée, dans le cadre de l'action en annulation régie par les art. 271 s. CO, que le congé signifié par le bailleur n'est pas abusif, cette question ne peut pas être jugée à nouveau lorsque le locataire intente une action en dommages-intérêts pour faire valoir qu'en raison du comportement ultérieur du bailleur, il apparaît que le motif invoqué par celui-ci (besoin propre) était fallacieux. L'autorité de l'arrêt rendu sur l'action en annulation ne pouvait être levée que par la voie de la révision, aux conditions et selon la procédure des art. 328 à 333 CPC (consid. 3-5).

IT

Art. 271 seg. CO; art. 59 cpv. 2 lett. e CPC; art. 328-333 CPC; protezione dalla disdetta; autorità di cosa giudicata; revisione. Se nell'ambito di una contestazione secondo l'art. 271 seg. CO è stato accertato con autorità di cosa giudicata che la disdetta data dal locatore non è abusiva, la medesima questione non può essere nuovamente giudicata quando, più tardi, il conduttore inoltra un'azione di risarcimento danni, prevalendosi del comportamento successivo del locatore che dimostrerebbe che il motivo della disdetta da questi indicato (fabbisogno personale) era nondimeno pretestuoso. L'autorità di cosa giudicata (l'effetto vincolante) della decisione nella procedura di contestazione potrebbe unicamente essere tolta con una revisione alle condizioni e nella procedura previste dagli art. 328-333 CPC (consid. 3-5).

Vedi sentenza: 4A 563/2017: Vertragsrecht
BGE 145 III 143 — Swissrulings