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BGE 80 IV 137

Art. 268 cp. 2 PPF. Il condannato in contumacia non può interporre ricorso per cassazione, in tutti casi quando può chiedere la revoca della sentenza contumaciale senza dover dimostrare che non è responsabile della sua assenza all'udienza.

2 aprile 2008·Volume 80·IV·Dossier: ·1 visualizzazioni
DE

27. Urteil des Kassationshofes vom 2. April 1954 i.S. von Burg gegen Meyer.

FR

Art. 268 al. 2 PPF. Celui qui a été condamné par contumace ne saurait en tout cas se pourvoir en nullité lorsqu'il peut obtenir le relief du jugement sans établir qu'il n'est pas responsable de son défaut à l'audience.

IT

Art. 268 cp. 2 PPF. Il condannato in contumacia non può interporre ricorso per cassazione, in tutti casi quando può chiedere la revoca della sentenza contumaciale senza dover dimostrare che non è responsabile della sua assenza all'udienza.

Vedi originale(bger.ch) →