Art. 21 cpv. 2 cifra 19 lett. a-e LIVA; esclusione dall'imposta dell'attività di "mediazione" in ambito finanziario; conferma del cambiamento di prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Distanziandosi dal significato corrente e dall'ottica civilistica, la prassi vigente sotto l'egida degli art. 18 cifra 19 LIVA 1999 rispettivamente 14 cifra 15 OIVA 1994 intendeva la nozione di "mediazione" come un'azione in rappresentanza diretta (consid. 4.2 e 4.3). Interpretazione della nozione di "mediazione" in base al nuovo diritto (art. 21 cpv. 2 cifra 19 LIVA). Da un'interpretazione sistematica e storica risulta che la nozione di "mediazione" in ambito finanziario, esclusa dall'imposta, non dipende dall'esistenza di una rappresentanza diretta ai sensi dell'imposta sul valore aggiunto; una "mediazione" a norma dell'art. 21 cpv. 2 cifra 19 lett. a-e LIVA è già ravvisabile quando una persona influisce in modo causale sulla conclusione di un contratto tra due parti nel settore del mercato monetario e dei capitali, senza essere lei stessa parte del contratto e senza avere interessi propri al suo contenuto. Distinzione tra la nozione di "mediazione" così definita e il semplice fatto di portare dei clienti a qualcuno (consid. 4.5.2-4.5.4). Ammissibilità del cambiamento di prassi (consid. 4.5.5).
26. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) gegen A. AG (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 21 al. 2 ch. 19 let. a-e LTVA; exclusion du champ de l'impôt pour le "courtage" dans le domaine de la finance; confirmation du changement de pratique de l'Administration fédérale des contributions. S'écartant du sens courant et de celui du code civil, la pratique prévalant sous l'empire des art. 18 ch. 19 LTVA 1999 et 14 ch. 15 OTVA 1994 entendait la notion de "courtage" comme une action en représentation directe (consid. 4.2 et 4.3). Interprétation de la notion de "courtage" dans le nouveau droit (art. 21 al. 2 ch. 19 LTVA). Il résulte de l'interprétation systématique et historique que la notion, exclue du champ de l'impôt, de "courtage" dans le domaine de la finance ne dépend pas d'une représentation directe au sens de la TVA; un "courtage" au sens de l'art. 21 al. 2 ch. 19 let. a-e LTVA a déjà lieu lorsqu'une personne influe de manière causale sur la conclusion d'un contrat entre deux parties dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux, sans être elle-même partie au contrat et sans avoir d'intérêt personnel au contenu de ce dernier. Délimitation entre la notion de "courtage" ainsi définie et le simple fait d'amener des clients (consid. 4.5.2-4.5.4). Admissibilité du changement de pratique (consid. 4.5.5).
Art. 21 cpv. 2 cifra 19 lett. a-e LIVA; esclusione dall'imposta dell'attività di "mediazione" in ambito finanziario; conferma del cambiamento di prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Distanziandosi dal significato corrente e dall'ottica civilistica, la prassi vigente sotto l'egida degli art. 18 cifra 19 LIVA 1999 rispettivamente 14 cifra 15 OIVA 1994 intendeva la nozione di "mediazione" come un'azione in rappresentanza diretta (consid. 4.2 e 4.3). Interpretazione della nozione di "mediazione" in base al nuovo diritto (art. 21 cpv. 2 cifra 19 LIVA). Da un'interpretazione sistematica e storica risulta che la nozione di "mediazione" in ambito finanziario, esclusa dall'imposta, non dipende dall'esistenza di una rappresentanza diretta ai sensi dell'imposta sul valore aggiunto; una "mediazione" a norma dell'art. 21 cpv. 2 cifra 19 lett. a-e LIVA è già ravvisabile quando una persona influisce in modo causale sulla conclusione di un contratto tra due parti nel settore del mercato monetario e dei capitali, senza essere lei stessa parte del contratto e senza avere interessi propri al suo contenuto. Distinzione tra la nozione di "mediazione" così definita e il semplice fatto di portare dei clienti a qualcuno (consid. 4.5.2-4.5.4). Ammissibilità del cambiamento di prassi (consid. 4.5.5).