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BGE 145 I 308

Art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI, art. 36 OASA, art. 14 cpv. 1 LAsi, art. 14 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani; art. 4 CEDU. Diritto di una persona che si ritiene vittima di una tratta di esseri umani alla concessione di un permesso di soggiorno di breve durata per la durata di una procedura penale che serve a perseguire la tratta in questione. Secondo il principio dell'esclusività della procedura d'asilo (art. 14 cpv. 1 LAsi), è possibile avviare una procedura che mira alla concessione di un permesso di soggiorno nel corso di una procedura d'asilo solo se esiste un diritto all'ottenimento dell'autorizzazione (consid. 3.1). Gli art. 30 LStrI e 36 OASA non conferiscono nessun diritto (consid. 3.3). Per contro, un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione risulta dall'art. 14 cpv. 1 lett. b della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (consid. 3.4.2), che ha un carattere "self-executing" (consid. 3.2 e 3.4.1), anche alla luce dell'art. 4 CEDU (consid. 3.4.3). L'art. 6 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna non ha portata più ampia (consid. 3.4.4). La disponibilità di una persona che si ritiene vittima di una tratta di esseri umani per i bisogni della procedura penale condotta in Svizzera non può essere assicurata, dopo un rinvio Dublino verso l'Italia, concedendo un visto per un soggiorno di breve durata; nella misura in cui le direttive della SEM prospettano una simile pratica, esse non sono compatibili con le esigenze dell'art. 14 cpv. 1 lett. b della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (consid. 4.1).

4 ottobre 2020·Volume 145·I·Dossier: 2C_373/2017·1 visualizzazioni
DE

20. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Migrationsamt und Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich- rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 30 al. 1 let. e LEI, art. 36 OASA, art. 14 al. 1 LAsi, art. 14 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains; art. 4 CEDH. Droit d'une victime (présumée) de la traite des êtres humains à l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée pour la durée de la procédure pénale poursuivant la traite en question. Selon le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (art. 14 al. 1 LAsi), une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour ne peut être engagée pendant la procédure d'asile que s'il existe un droit à l'obtention d'une telle autorisation (consid. 3.1). Les art. 30 LEI et 36 OASA ne confèrent aucun droit (consid. 3.3). Un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour découle, en revanche, de l'art. 14 al. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (consid. 3.4.2), qui possède un caractère "self-executing" (consid. 3.2 et 3.4.1), au regard également de l'art. 4 CEDH (consid. 3.4.3). L'art. 6 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes n'a pas une portée plus large (consid. 3.4.4). La disponibilité d'une victime présumée de la traite des êtres humains pour les besoins de la procédure pénale menée en Suisse ne peut pas être assurée, après un renvoi Dublin vers l'Italie, au moyen d'un visa pour un séjour de courte durée; dans la mesure où les directives du SEM recommandent une telle pratique, elles ne sont pas compatibles avec les exigences de l'art. 14 al. 1 let. b de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (consid. 4.1).

IT

Art. 30 cpv. 1 lett. e LStrI, art. 36 OASA, art. 14 cpv. 1 LAsi, art. 14 della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani; art. 4 CEDU. Diritto di una persona che si ritiene vittima di una tratta di esseri umani alla concessione di un permesso di soggiorno di breve durata per la durata di una procedura penale che serve a perseguire la tratta in questione. Secondo il principio dell'esclusività della procedura d'asilo (art. 14 cpv. 1 LAsi), è possibile avviare una procedura che mira alla concessione di un permesso di soggiorno nel corso di una procedura d'asilo solo se esiste un diritto all'ottenimento dell'autorizzazione (consid. 3.1). Gli art. 30 LStrI e 36 OASA non conferiscono nessun diritto (consid. 3.3). Per contro, un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione risulta dall'art. 14 cpv. 1 lett. b della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (consid. 3.4.2), che ha un carattere "self-executing" (consid. 3.2 e 3.4.1), anche alla luce dell'art. 4 CEDU (consid. 3.4.3). L'art. 6 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna non ha portata più ampia (consid. 3.4.4). La disponibilità di una persona che si ritiene vittima di una tratta di esseri umani per i bisogni della procedura penale condotta in Svizzera non può essere assicurata, dopo un rinvio Dublino verso l'Italia, concedendo un visto per un soggiorno di breve durata; nella misura in cui le direttive della SEM prospettano una simile pratica, esse non sono compatibili con le esigenze dell'art. 14 cpv. 1 lett. b della Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani (consid. 4.1).

Vedi sentenza: 2C 373/2017: Bürgerrecht und Ausländerrecht
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