Art. 9 cpv. 1 Cost.; art. 12 del regolamento del Consiglio di Stato del Canton Vaud del 9 novembre 2010 concernente l'armonizzazione e la coordinazione della concessione di prestazioni sociali e di aiuto alla formazione e all'alloggio; riconsiderazione dell'ammontare di una borsa di studio; persone che vivono in comunione domestica; concubinato stabile; dovere di assistenza; divieto dell'arbitrio. Esposto delle regole vodesi che impongono, quando viene concessa una borsa di studio, di tenere conto del reddito della persona che, di fatto, ha una vita di coppia con il richiedente (consid. 4.1-4.3). Esame della nozione di "persone che di fatto hanno una vita di coppia" in virtù del diritto cantonale con riferimento alla legislazione e alla giurisprudenza (consid. 4.4). È arbitrario considerare che due persone "hanno di fatto una vita di coppia" semplicemente perché si sono trasferite nel medesimo appartamento nonché rivalutare, in base a quest'unico elemento, l'ammontare della borsa di studio concessa ad una di loro prendendo in considerazione lo stipendio dell'altra (consid. 4.5-4.7).
5. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud (recours en matière de droit public)
Art. 9 al. 1 Cst.; art. 12 du règlement du Conseil d'Etat de l'Etat de Vaud du 9 novembre 2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises; reconsidération du montant d'une bourse d'études; personnes vivant en ménage commun; concubinage stable; devoir d'assistance; interdiction de l'arbitraire. Présentation des règles vaudoises qui, lors de l'octroi d'une bourse, imposent de tenir compte du revenu de la personne qui mène de fait une vie de couple avec le requérant (consid. 4.1-4.3). Examen de la notion de "personnes menant de fait une vie de couple" au sens du droit cantonal en regard de la législation et de la jurisprudence (consid. 4.4). Il est arbitraire de considérer que deux partenaires "mènent de fait une vie de couple" du simple fait qu'ils ont emménagé dans le même appartement et, sur cette seule base, de réévaluer le montant de la bourse d'études octroyée à l'un d'entre eux en tenant compte du salaire de l'autre (consid. 4.5-4.7).
Art. 9 cpv. 1 Cost.; art. 12 del regolamento del Consiglio di Stato del Canton Vaud del 9 novembre 2010 concernente l'armonizzazione e la coordinazione della concessione di prestazioni sociali e di aiuto alla formazione e all'alloggio; riconsiderazione dell'ammontare di una borsa di studio; persone che vivono in comunione domestica; concubinato stabile; dovere di assistenza; divieto dell'arbitrio. Esposto delle regole vodesi che impongono, quando viene concessa una borsa di studio, di tenere conto del reddito della persona che, di fatto, ha una vita di coppia con il richiedente (consid. 4.1-4.3). Esame della nozione di "persone che di fatto hanno una vita di coppia" in virtù del diritto cantonale con riferimento alla legislazione e alla giurisprudenza (consid. 4.4). È arbitrario considerare che due persone "hanno di fatto una vita di coppia" semplicemente perché si sono trasferite nel medesimo appartamento nonché rivalutare, in base a quest'unico elemento, l'ammontare della borsa di studio concessa ad una di loro prendendo in considerazione lo stipendio dell'altra (consid. 4.5-4.7).