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BGE 145 I 1

Art. 34 cpv. 2 e art. 189 cpv. 4 Cost.; art. 82 lett. c LTF; ammissibilità di interventi di autorità nella campagna precedente una votazione federale; video della Cancelleria federale sulla votazione; interventi di autorità cantonali e di imprese dominate dai Cantoni. Con il ricorso nelle cause concernenti il diritto di voto (art. 82 lett. c LTF), si può far valere che nella campagna precedente una votazione federale un video sulla stessa pubblicato dalla Cancelleria federale viola il diritto degli aventi diritto di voto alla libera formazione della volontà e all'espressione fedele del voto secondo l'art. 34 cpv. 2 Cost. Con riferimento all'art. 189 cpv. 4 Cost., il Tribunale federale non può tuttavia esaminare questo video, nella misura in cui il ricorrente ne critica determinati passaggi, il cui testo corrisponde alle spiegazioni adottate dal Consiglio federale (consid. 5). Qualora l'esito di una votazione federale tocchi in maniera considerevole molti o tutti i Cantoni, i governi cantonali possono esprimersi pubblicamente nella campagna che la precede e formulare una raccomandazione di voto. In questo caso, gli interventi cantonali devono rispettare i principi d'oggettività, di proporzionalità e di trasparenza, applicabili al Consiglio federale. Ciò vale anche per la Conferenza dei governi cantonali, quando una maggioranza dei Cantoni è particolarmente toccata. Interventi di Conferenze dei direttori cantonali competenti prima di una votazione sono esclusi (consid. 6). Un'impresa pubblica, dominata dai Cantoni, può partecipare con il necessario riserbo alla campagna che precede una votazione federale, qualora sia particolarmente toccata dalla stessa e colpita nei suoi interessi economici analogamente a un privato (consid. 7 e 8).

18 luglio 2021·Volume 145·I·Dossier: 1C_163/2018·1 visualizzazioni
DE

1. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Piratenpartei Schweiz, Piratenpartei Zentralschweiz und Thöni gegen Konferenz der Kantonsregierungen, Fachdirektorenkonferenz Lotteriemarkt und Lotteriegesetz und Swisslos Interkantonale Landeslotterie (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 34 al. 2 et art. 189 al. 4 Cst.; art. 82 let. c LTF; admissibilité des interventions d'autorités avant une votation fédérale; vidéo explicative de la Chancellerie fédérale; interventions d'autorités cantonales et d'entreprises contrôlées par les cantons. Le recours en matière de droits politiques (art. 82 let. c LTF) permet de faire valoir que la vidéo explicative diffusée par la Chancellerie fédérale avant une votation fédérale viole le droit à la libre formation de l'opinion des citoyens et à un résultat exact du scrutin au sens de l'art. 34 al. 2 Cst. Toutefois, au regard de l'art. 189 al. 4 Cst., le Tribunal fédéral ne peut pas examiner la vidéo explicative dans la mesure où la critique du recourant porte sur un passage particulier dont le texte correspond à la brochure explicative du Conseil fédéral (consid. 5). Lorsque le résultat du scrutin fédéral concerne notablement tous les cantons ou plusieurs d'entre eux, les gouvernements cantonaux peuvent s'exprimer publiquement avant la votation et émettre une recommandation de vote. Ils doivent respecter dans ce cadre les principes d'objectivité, de proportionnalité et de transparence tels qu'ils s'appliquent aussi au Conseil fédéral. Cela vaut également pour la Conférence des gouvernements cantonaux, lorsqu'une majorité de cantons se trouve particulièrement concernée. Les interventions des Conférences des directeurs cantonaux restent exclues avant la votation (consid. 6). Lorsqu'elle est particulièrement concernée par le scrutin et touchée dans ses intérêts économiques de la même manière qu'un particulier, une entreprise publique contrôlée par les cantons peut, avec la retenue qui s'impose, participer au débat précédant la votation (consid. 7 et 8).

IT

Art. 34 cpv. 2 e art. 189 cpv. 4 Cost.; art. 82 lett. c LTF; ammissibilità di interventi di autorità nella campagna precedente una votazione federale; video della Cancelleria federale sulla votazione; interventi di autorità cantonali e di imprese dominate dai Cantoni. Con il ricorso nelle cause concernenti il diritto di voto (art. 82 lett. c LTF), si può far valere che nella campagna precedente una votazione federale un video sulla stessa pubblicato dalla Cancelleria federale viola il diritto degli aventi diritto di voto alla libera formazione della volontà e all'espressione fedele del voto secondo l'art. 34 cpv. 2 Cost. Con riferimento all'art. 189 cpv. 4 Cost., il Tribunale federale non può tuttavia esaminare questo video, nella misura in cui il ricorrente ne critica determinati passaggi, il cui testo corrisponde alle spiegazioni adottate dal Consiglio federale (consid. 5). Qualora l'esito di una votazione federale tocchi in maniera considerevole molti o tutti i Cantoni, i governi cantonali possono esprimersi pubblicamente nella campagna che la precede e formulare una raccomandazione di voto. In questo caso, gli interventi cantonali devono rispettare i principi d'oggettività, di proporzionalità e di trasparenza, applicabili al Consiglio federale. Ciò vale anche per la Conferenza dei governi cantonali, quando una maggioranza dei Cantoni è particolarmente toccata. Interventi di Conferenze dei direttori cantonali competenti prima di una votazione sono esclusi (consid. 6). Un'impresa pubblica, dominata dai Cantoni, può partecipare con il necessario riserbo alla campagna che precede una votazione federale, qualora sia particolarmente toccata dalla stessa e colpita nei suoi interessi economici analogamente a un privato (consid. 7 e 8).

Vedi sentenza: 1C 163/2018: Politische Rechte
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