Art. 14 cpv. 1 LFLP; risoluzione del contratto di previdenza sovraobbligatoria in caso di reticenza; presa in considerazione della prestazione di libero passaggio apportata, proveniente dalla previdenza professionale sovraobbligatoria nel calcolo della rendita minima LPP. In caso di risoluzione del contratto di previdenza sovraobbligatoria (quale "misura di sostituzione" nel senso della DTF 130 V 9 consid. 5.1 pag. 15), l'art. 14 cpv. 1 LFLP garantisce i vantaggi acquisiti secondo il principio dell'imputazione nel caso in cui la prestazione d'entrata costituisce il valore minimo per il calcolo del diritto alla rendita. Questo limite non può essere ridotto mediante disposizioni regolamentari (consid. 4).
41. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Vorsorge B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 14 al. 1 LFLP; résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire en cas de réticence; prise en considération de la prestation apportée de libre passage provenant de la prévoyance surobligatoire dans le calcul de la rente minimale LPP. En cas de résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire (en tant que "mesure de substitution" au sens de l' ATF 130 V 9 consid. 5.1 p. 15), l'art. 14 al. 1 LFLP garantit les avantages acquis selon le principe de l'imputation dans la mesure où la prestation d'entrée constitue la valeur minimale pour le calcul du droit à la rente. Cette limite ne peut pas être réduite par voie réglementaire (consid. 4).
Art. 14 cpv. 1 LFLP; risoluzione del contratto di previdenza sovraobbligatoria in caso di reticenza; presa in considerazione della prestazione di libero passaggio apportata, proveniente dalla previdenza professionale sovraobbligatoria nel calcolo della rendita minima LPP. In caso di risoluzione del contratto di previdenza sovraobbligatoria (quale "misura di sostituzione" nel senso della DTF 130 V 9 consid. 5.1 pag. 15), l'art. 14 cpv. 1 LFLP garantisce i vantaggi acquisiti secondo il principio dell'imputazione nel caso in cui la prestazione d'entrata costituisce il valore minimo per il calcolo del diritto alla rendita. Questo limite non può essere ridotto mediante disposizioni regolamentari (consid. 4).