Art. 7 cpv. 1 lett. c e d LAFam; concorso di diritti. Quando esiste un chiaro accordo fra i genitori divorziati secondo cui il figlio vive settimanalmente dalla madre e dal padre in forma alternata e ciò corrisponde anche alle circostanze concrete, occorre tenerne conto. In tal caso, il diritto agli assegni famigliari non è fissato secondo l'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam. Il domicilio civile del figlio non è determinanate nel quadro dell'esame dell'applicazione dell'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam (consid. 5.2). Il centro degli interessi deve essere stabilito secondo ulteriori criteri, poiché in caso di affidamento paritario alternato non è possibile accertare secondo le disposizioni sulla custodia il Cantone di domicilio del figlio a norma dell'art. 7 cpv. 1 lett. d LAFam. Il domicilio si trova nel luogo di residenza, in cui esistono le relazioni più strette (consid. 5.3).
33. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen B. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 7 al. 1 let. c et d LAFam; concours de droits. S'il existe entre les parents divorcés une convention claire en vertu de laquelle l'enfant vit chaque semaine chez sa mère et chez son père alternativement et que cela corresponde également à la situation réelle, il y a lieu d'en tenir compte, de sorte que, dans ce cas, le droit aux allocations familiales ne peut pas être reconnu selon l'art. 7 al. 1 let. c LAFam. Le domicile civil de l'enfant n'est pas déterminant lors de l'examen de l'application de l'art. 7 al. 1 let. c LAFam (consid. 5.2). Comme, en cas de garde alternée de durée égale, le canton de domicile de l'enfant selon l'art. 7 al. 1 let. d LAFam ne peut pas être défini en fonction de la réglementation sur la garde de l'enfant, le lieu de vie doit être établi en fonction de critères supplémentaires. Le domicile se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (consid. 5.3).
Art. 7 cpv. 1 lett. c e d LAFam; concorso di diritti. Quando esiste un chiaro accordo fra i genitori divorziati secondo cui il figlio vive settimanalmente dalla madre e dal padre in forma alternata e ciò corrisponde anche alle circostanze concrete, occorre tenerne conto. In tal caso, il diritto agli assegni famigliari non è fissato secondo l'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam. Il domicilio civile del figlio non è determinanate nel quadro dell'esame dell'applicazione dell'art. 7 cpv. 1 lett. c LAFam (consid. 5.2). Il centro degli interessi deve essere stabilito secondo ulteriori criteri, poiché in caso di affidamento paritario alternato non è possibile accertare secondo le disposizioni sulla custodia il Cantone di domicilio del figlio a norma dell'art. 7 cpv. 1 lett. d LAFam. Il domicilio si trova nel luogo di residenza, in cui esistono le relazioni più strette (consid. 5.3).