Skip to content
BGE 144 IV 302

Art. 3 cpv. 2 lett. c, art. 107 cpv. 1 lett. a, art. 141 cpv. 3 e art. 185 cpv. 3 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.; acquisizione indipendente di atti da parte del perito, diritto di essere sentito. L'acquisizione di atti di un'autorità o di una clinica non è un semplice accertamento che il perito può effettuare da sé secondo l'art. 185 cpv. 4 CPP, bensì un complemento agli atti ai sensi dell'art. 185 cpv. 3 CPP che dev'essere richiesto a chi dirige il procedimento. Poiché quest'ultima norma costituisce una prescrizione d'ordine alla luce delle circostanze concrete, la condotta del perito non ha alcuna conseguenza sull'utilizzabilità della sua perizia. Tuttavia il rifiuto dell'autorità precedente di produrre gli atti in questione viola il diritto di essere sentito del ricorrente (consid. 3.3-3.5).

21 luglio 2019·Volume 144·IV·Dossier: 6B_56/2018·2 visualizzazioni
DE

37. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 3 al. 2 let. c, art. 107 al. 1 let. a, art. 141 al. 3 et art. 185 al. 3 CPP, art. 29 al. 2 Cst.; requête d'accès direct à des documents par l'expert, droit d'être entendu. Requérir des documents d'une autorité ou d'une clinique ne constitue pas une investigation simple à laquelle l'expert peut procéder lui-même en vertu de l'art. 185 al. 4 CPP mais un complément au dossier au sens de l'art. 185 al. 3 CPP, pour lequel il doit former une demande à la direction de la procédure. Dès lors que cette dernière disposition constitue une prescription d'ordre compte tenu des circonstances concrètes, le procédé de l'expert n'a pas de conséquence sur l'exploitabilité de son rapport d'expertise. Toutefois, la décision de l'autorité précédente de ne pas produire les documents concernés viole le droit d'être entendu du recourant (consid. 3.3-3.5).

IT

Art. 3 cpv. 2 lett. c, art. 107 cpv. 1 lett. a, art. 141 cpv. 3 e art. 185 cpv. 3 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.; acquisizione indipendente di atti da parte del perito, diritto di essere sentito. L'acquisizione di atti di un'autorità o di una clinica non è un semplice accertamento che il perito può effettuare da sé secondo l'art. 185 cpv. 4 CPP, bensì un complemento agli atti ai sensi dell'art. 185 cpv. 3 CPP che dev'essere richiesto a chi dirige il procedimento. Poiché quest'ultima norma costituisce una prescrizione d'ordine alla luce delle circostanze concrete, la condotta del perito non ha alcuna conseguenza sull'utilizzabilità della sua perizia. Tuttavia il rifiuto dell'autorità precedente di produrre gli atti in questione viola il diritto di essere sentito del ricorrente (consid. 3.3-3.5).

Vedi originale(bger.ch) →
BGE 144 IV 302 — Swissrulings