Vecchio art. 42 cpv. 2, vecchio art. 43 cpv. 1 CP; pena con condizionale parziale in caso di precedenti condanne; circostanze particolarmente favorevoli. Nel sistema legale a livelli la pena con condizionale parziale costituisce una soluzione mediana tra la sospensione condizionale della pena (pena totalmente sospesa) e la sua esecuzione (pena da espiare). La sospensione condizionale parziale si applica alle pene detentive da uno a due anni, comprese nell'intersezione dei campi d'applicazione della condizionale totale e di quella parziale, quando una pena completamente sospesa non appare sufficiente in un'ottica di prevenzione speciale e la sospensione di almeno una parte della pena esige l'esecuzione dell'altra parte. Le condizioni soggettive del vecchio art. 42 CP valgono anche nell'ambito del vecchio art. 43 CP, ciò vuol dire che è possibile sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena unicamente in assenza di una prognosi sfavorevole (consid. 3.1.1). La sospensione condizionale parziale della pena è possibile anche alle condizioni di cui al vecchio art. 42 cpv. 2 CP. Ulteriori condanne ("recidiva") non costituiscono un motivo oggettivo per escludere una pena con condizionale, di modo che anche la forma più grave della pena con condizionale parziale deve poter essere pronunciata se è ragionevolmente possibile prevedere che l'autore superi con successo il periodo di prova (precisazione della giurisprudenza; consid. 3.1.2). Nell'esame dell'esistenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi del vecchio art. 42 cpv. 2 CP occorre prendere in considerazione l'effetto prevedibile della pena con condizionale parziale, che può permettere di formulare una migliore prognosi legale (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3.2).
33. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich gegen X. (Beschwerde in Strafsachen)
Ancien art. 42 al. 2, ancien art. 43 al. 1 CP; sursis partiel à l'exécution de la peine en cas d'antécédents; circonstances particulièrement favorables. A l'intérieur du système légal à deux niveaux, le sursis partiel représente une solution médiane entre le report total de la peine (peine avec sursis) et l'exécution de celle-ci (peine ferme). Il trouve application pour les peines privatives de liberté d'un à deux ans, lorsqu'une peine assortie d'un plein sursis ne paraît pas suffisante du point de vue de la prévention spéciale et que le report d'au moins une partie de la peine exige que l'autre partie soit exécutée. Les conditions subjectives de l'ancien art. 42 CP valent aussi dans le cadre de l'ancien art. 43 CP, c'est-à-dire qu'une peine assortie d'un sursis partiel n'est possible que si le pronostic légal n'est pas défavorable (consid. 3.1.1). Une peine assortie d'un sursis partiel est aussi possible aux conditions de l'ancien art. 42 al. 2 CP. La commission de nouvelles infractions ("récidive") ne représente pas un motif objectif d'exclusion du sursis, de sorte que la forme plus sévère du sursis partiel doit pouvoir être prononcée si l'on peut raisonnablement supposer que l'auteur subisse la mise à l'épreuve avec succès (précision de jurisprudence; consid. 3.1.2). Pour savoir s'il existe des circonstances particulièrement favorables au sens de l'ancien art. 42 al. 2 CP, le juge doit tenir compte de l'effet prévisible de l'exécution partielle de la peine, qui peut améliorer le pronostic légal (modification de jurisprudence; consid. 3.2).
Vecchio art. 42 cpv. 2, vecchio art. 43 cpv. 1 CP; pena con condizionale parziale in caso di precedenti condanne; circostanze particolarmente favorevoli. Nel sistema legale a livelli la pena con condizionale parziale costituisce una soluzione mediana tra la sospensione condizionale della pena (pena totalmente sospesa) e la sua esecuzione (pena da espiare). La sospensione condizionale parziale si applica alle pene detentive da uno a due anni, comprese nell'intersezione dei campi d'applicazione della condizionale totale e di quella parziale, quando una pena completamente sospesa non appare sufficiente in un'ottica di prevenzione speciale e la sospensione di almeno una parte della pena esige l'esecuzione dell'altra parte. Le condizioni soggettive del vecchio art. 42 CP valgono anche nell'ambito del vecchio art. 43 CP, ciò vuol dire che è possibile sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena unicamente in assenza di una prognosi sfavorevole (consid. 3.1.1). La sospensione condizionale parziale della pena è possibile anche alle condizioni di cui al vecchio art. 42 cpv. 2 CP. Ulteriori condanne ("recidiva") non costituiscono un motivo oggettivo per escludere una pena con condizionale, di modo che anche la forma più grave della pena con condizionale parziale deve poter essere pronunciata se è ragionevolmente possibile prevedere che l'autore superi con successo il periodo di prova (precisazione della giurisprudenza; consid. 3.1.2). Nell'esame dell'esistenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi del vecchio art. 42 cpv. 2 CP occorre prendere in considerazione l'effetto prevedibile della pena con condizionale parziale, che può permettere di formulare una migliore prognosi legale (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3.2).