Art. 49 cpv. 3 Tit. fin. CC; art. 40 e 41 OIVA 1994; art. 49 e 50 LIVA 1999; art. 112 LIVA 2009; la prescrizione assoluta dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e dei crediti d'imposta precedente degli anni 1995-2000 è intervenuta il 1° gennaio 2016. L'ordinanza sull'IVA del 1994 non prevede una prescrizione assoluta. Ciò riguarda sia i crediti fiscali della Confederazione che i diritti dei contribuenti alla deduzione dell'imposta precedente e procede da un silenzio qualificato del legislatore. Benché la legge concernente l'imposta sul valore aggiunto del 1999 preveda un termine di prescrizione assoluta, non è possibile ricavarne una norma transitoria in materia di prescrizione. Come già per il passaggio dal DIFD alla LIFD ( DTF 126 II 1 ), anche per quello dell'OIVA del 1994 alla LIVA del 1999 risulta scioccante nonché difficilmente compatibile con il principio della parità di trattamento che i crediti fiscali e i crediti d'imposta precedente sorti sotto l'egida del nuovo diritto si prescrivano prima di quelli fondati sul diritto previgente. Di conseguenza, anche nel diritto previgente vi è un termine di prescrizione assoluta di 15 anni (consid. 2.2).
22. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Eidgenössische Steuerverwaltung (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 49 al. 3 Tit. fin. CC; art. 40 et 41 OTVA 1994; art. 49 et 50 LTVA 1999; art. 112 LTVA 2009; la prescription absolue des créances TVA et des créances d'impôt préalable des années 1995-2000 a été atteinte le 1 er janvier 2016. L'ordonnance sur la TVA de 1994 ne prévoit pas de prescription absolue. Cela concerne tant les créances fiscales de la Confédération que les droits des personnes assujetties à la déduction de l'impôt préalable et procède d'un silence qualifié du législateur. La loi sur la taxe sur la valeur ajoutée de 1999 prévoit certes un délai de prescription absolue, mais on ne peut en tirer aucune règle transitoire concernant la prescription. Comme lors de la transition de l'AIFD à la LIFD ( ATF 126 II 1 ), il faut aussi admettre qu'en ce qui concerne la transition de l'OTVA de 1994 à la LTVA de 1999, le fait que les créances fiscales et les créances d'impôt préalable du nouveau droit se prescrivent avant celles de l'ancien droit serait choquant et difficilement compatible avec le principe d'égalité de traitement. Par conséquent, il existe également un délai de prescription absolue de 15 ans dans l'ancien droit (consid. 2.2).
Art. 49 cpv. 3 Tit. fin. CC; art. 40 e 41 OIVA 1994; art. 49 e 50 LIVA 1999; art. 112 LIVA 2009; la prescrizione assoluta dei crediti d'imposta sul valore aggiunto e dei crediti d'imposta precedente degli anni 1995-2000 è intervenuta il 1° gennaio 2016. L'ordinanza sull'IVA del 1994 non prevede una prescrizione assoluta. Ciò riguarda sia i crediti fiscali della Confederazione che i diritti dei contribuenti alla deduzione dell'imposta precedente e procede da un silenzio qualificato del legislatore. Benché la legge concernente l'imposta sul valore aggiunto del 1999 preveda un termine di prescrizione assoluta, non è possibile ricavarne una norma transitoria in materia di prescrizione. Come già per il passaggio dal DIFD alla LIFD ( DTF 126 II 1 ), anche per quello dell'OIVA del 1994 alla LIVA del 1999 risulta scioccante nonché difficilmente compatibile con il principio della parità di trattamento che i crediti fiscali e i crediti d'imposta precedente sorti sotto l'egida del nuovo diritto si prescrivano prima di quelli fondati sul diritto previgente. Di conseguenza, anche nel diritto previgente vi è un termine di prescrizione assoluta di 15 anni (consid. 2.2).