Art. 13 cpv. 2, 16, 22, 27, 49 cpv. 1 Cost.; divieto di dissimulazione del viso negli spazi pubblici nel Cantone Ticino. Le leggi ticinesi sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici e sull'ordine pubblico prevedono un elenco esaustivo di eccezioni al divieto di dissimulare il viso, fra le quali non rientrano le manifestazioni politiche, commerciali o pubblicitarie (consid. 3.4). Sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 117 Ia 472 ), il divieto così formulato appare sproporzionato sotto il profilo della libertà di opinione e di riunione, nonché della libertà economica (consid. 5.3 e 7). Affinché esso sia compatibile con questi diritti fondamentali, il Gran Consiglio dovrà completare per queste manifestazioni le norme mediante ulteriori eccezioni (consid. 5.4.3-5.5 e 7.4). Il divieto di dissimulare il volto previsto dalla legge sull'ordine pubblico non viola né il principio della forza derogatoria del diritto federale (consid. 4) né il diritto all'autodeterminazione informativa (consid. 6). La compatibilità delle nuove disposizioni con la libertà di religione non è stata contestata e non è quindi stata esaminata dal Tribunale federale (consid. 3).
24. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nelle cause A. e B. contro Gran Consiglio del Cantone Ticino (ricorsi in materia di diritto pubblico)
Art. 13 al. 2, 16, 22, 27, 49 al. 1 Cst.; canton du Tessin; interdiction de se dissimuler le visage dans les espaces publics. Les lois tessinoises sur la dissimulation du visage dans les espaces publics et sur l'ordre public prévoient une liste exhaustive des exceptions à l'interdiction de se dissimuler le visage, parmi lesquelles ne figurent pas les manifestations politiques, commerciales ou publicitaires (consid. 3.4). Sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 117 Ia 472 ), l'interdiction ainsi formulée apparaît disproportionnée sous l'angle de la liberté d'opinion et de réunion ainsi que de la liberté économique (consid. 5.3 et 7). Afin de la rendre compatible avec ces droits fondamentaux, le Grand Conseil devra compléter les lois précitées et prévoir des exceptions supplémentaires pour ces manifestations (consid. 5.4.3-5.5 et 7.4). L'interdiction de se dissimuler le visage prévue par la loi sur l'ordre public ne viole ni le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 4) ni le droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données concernant une personne (consid. 6). La compatibilité des nouvelles dispositions avec la liberté religieuse n'a pas été contestée et n'a donc pas été examinée par le Tribunal fédéral (consid. 3).
Art. 13 cpv. 2, 16, 22, 27, 49 cpv. 1 Cost.; divieto di dissimulazione del viso negli spazi pubblici nel Cantone Ticino. Le leggi ticinesi sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici e sull'ordine pubblico prevedono un elenco esaustivo di eccezioni al divieto di dissimulare il viso, fra le quali non rientrano le manifestazioni politiche, commerciali o pubblicitarie (consid. 3.4). Sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale ( DTF 117 Ia 472 ), il divieto così formulato appare sproporzionato sotto il profilo della libertà di opinione e di riunione, nonché della libertà economica (consid. 5.3 e 7). Affinché esso sia compatibile con questi diritti fondamentali, il Gran Consiglio dovrà completare per queste manifestazioni le norme mediante ulteriori eccezioni (consid. 5.4.3-5.5 e 7.4). Il divieto di dissimulare il volto previsto dalla legge sull'ordine pubblico non viola né il principio della forza derogatoria del diritto federale (consid. 4) né il diritto all'autodeterminazione informativa (consid. 6). La compatibilità delle nuove disposizioni con la libertà di religione non è stata contestata e non è quindi stata esaminata dal Tribunale federale (consid. 3).