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BGE 144 I 170

Art. 9, 16 e 36 Cost., art. 11 cpv. 3 e art. 21 cpv. 1 e 2 Cost./SO, legge sull'informazione e sulla protezione dei dati del Canton Soletta; accesso a documenti degli Uffici AI relativi ai risultati di perizie mediche esterne sull'incapacità lavorativa di richiedenti di prestazioni dell'AI. Regolamentazione costituzionale e legislativa dell'accesso agli atti nel Canton Soletta. L'interpretazione della legge cantonale da parte del Tribunale amministrativo non è arbitraria. In particolare non è insostenibile esigere che l'interesse degno di protezione all'accesso agli atti debba essere più importante maggiore è la rilevanza dell'impegno richiesto per concederlo. La base legale per la limitazione del diritto fondamentale non presta il fianco a critiche. Sussiste per contro un rilevante interesse all'accesso agli atti. Il diritto costituzionale cantonale non limita il diritto all'informazione a documenti accessibili al pubblico e la legge non esclude dal diritto d'accesso gli atti della giustizia amministrativa. Un rifiuto dell'accesso agli atti può pertanto entrare in considerazione soltanto qualora i mezzi impiegati comporterebbero un dispendio eccezionale, dimodoché l'andamento degli affari dell'autorità ne sarebbe notevolmente compromesso, rispettivamente quasi paralizzato. Rinvio della causa al Tribunale amministrativo, affinché esamini se questa condizione sia o no adempiuta (consid. 6-8).

6 giugno 2021·Volume 144·I·Dossier: 1C_461/2017·2 visualizzazioni
DE

15. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. A. gegen IV-Stelle des Kantons Solothurn (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 9, 16 et 36 Cst., art. 11 al. 3 et art. 21 al. 1 et 2 Cst./SO, loi sur l'information et la protection des données du canton de Soleure; accès aux documents de l'Office-AI concernant les résultats d'expertises médicales externes sur l'incapacité de travail de requérants de prestations AI. Réglementation de l'accès au dossier dans la Constitution et la législation du canton de Soleure. L'interprétation de la loi cantonale par le Tribunal administratif n'est pas arbitraire. En particulier il n'est pas insoutenable d'exiger que l'intérêt digne de protection à l'accès au dossier soit d'autant plus important que les moyens (en temps et en argent) à consacrer pour garantir un tel accès sont conséquents. La base légale de l'atteinte aux droits fondamentaux n'est ainsi pas contestable. En revanche, il existe un intérêt considérable à l'accès au dossier. Le droit constitutionnel cantonal ne limite pas le droit à l'information aux documents accessibles au public et la loi n'exclut pas davantage l'accès aux dossiers judiciaires de l'administration. Un tel accès ne peut ainsi être refusé que lorsque les moyens à engager pour le mettre en oeuvre sont si extraordinaires que le fonctionnement de l'autorité serait considérablement entravé voire presque paralysé. Renvoi de la cause au Tribunal administratif pour qu'il examine si cette condition est ou non réalisée (consid. 6-8).

IT

Art. 9, 16 e 36 Cost., art. 11 cpv. 3 e art. 21 cpv. 1 e 2 Cost./SO, legge sull'informazione e sulla protezione dei dati del Canton Soletta; accesso a documenti degli Uffici AI relativi ai risultati di perizie mediche esterne sull'incapacità lavorativa di richiedenti di prestazioni dell'AI. Regolamentazione costituzionale e legislativa dell'accesso agli atti nel Canton Soletta. L'interpretazione della legge cantonale da parte del Tribunale amministrativo non è arbitraria. In particolare non è insostenibile esigere che l'interesse degno di protezione all'accesso agli atti debba essere più importante maggiore è la rilevanza dell'impegno richiesto per concederlo. La base legale per la limitazione del diritto fondamentale non presta il fianco a critiche. Sussiste per contro un rilevante interesse all'accesso agli atti. Il diritto costituzionale cantonale non limita il diritto all'informazione a documenti accessibili al pubblico e la legge non esclude dal diritto d'accesso gli atti della giustizia amministrativa. Un rifiuto dell'accesso agli atti può pertanto entrare in considerazione soltanto qualora i mezzi impiegati comporterebbero un dispendio eccezionale, dimodoché l'andamento degli affari dell'autorità ne sarebbe notevolmente compromesso, rispettivamente quasi paralizzato. Rinvio della causa al Tribunale amministrativo, affinché esamini se questa condizione sia o no adempiuta (consid. 6-8).

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BGE 144 I 170 — Swissrulings