Art. 28 Cost., art. 11 CEDU, art. 22 Patto ONU II, art. 8 Patto ONU I, Convenzioni ILO n. 87 e 98, segnatamente art. 3 Convenzione ILO n. 87; risoluzione governativa che instaura un divieto di principio di accesso da parte dei sindacati agli stabili che lo Stato, oltre ad esserne proprietario, amministra anche come datore di lavoro, e che sottopone a determinate condizioni l'esercizio di attività sindacali al loro interno. Contenuto e portata della libertà sindacale garantita dall'art. 28 Cost., in particolare con riferimento alle attività dei sindacati (consid. 4.1). Richiamo delle norme di diritto internazionale che a loro volta tutelano detta libertà (consid. 4.2). Esposto del parere, non unanime, della dottrina sulla questione del diritto di accesso dei rappresentanti sindacali agli stabili di un'azienda nonché dei "diritti derivati" ritenuti indispensabili dall'Organizzazione internazionale del lavoro per assicurare l'esercizio effettivo della libertà sindacale (consid. 4.3). La sentenza 6B_758/2011 del 24 settembre 2012 non trova applicazione in concreto poiché il diritto di accedere al luogo di lavoro concerne stabili pubblici e non fondi privati (consid. 5.1-5.3). Lo Stato deve, tra l'altro, mettere i sindacati nella condizione di potere effettivamente organizzare liberamente le proprie attività (consid. 5.3.2), in linea con gli impegni derivanti dal diritto internazionale, segnatamente dalle Convenzioni ILO n. 87 e 98; in che misura queste ultime abbiano carattere self-executing non è determinante poiché esse si sovrappongono parzialmente agli art. 11 CEDU e 22 Patto ONU II (consid. 5.3.3). Appartenenza degli stabili dell'Amministrazione cantonale al patrimonio amministrativo dello Stato e modalità concernenti l'uso ordinario e/o straordinario di beni pubblici (consid. 6.2.1). Lo Stato deve rispettare i diritti fondamentali (consid. 6.3). Il diritto di accedere agli stabili amministrativi è una componente essenziale della libertà sindacale (consid. 5.3.3.1, 5.3.3.2 e 5.4). Se il sistema contestato, che prevede un divieto di accesso di massima da parte dei sindacati agli stabili amministrativi e sottopone a determinate condizioni l'esercizio di attività sindacali al loro interno, è sorretto da un interesse pubblico pertinente (consid. 6.4.1), esso configura tuttavia un'ingerenza eccessiva nella libertà sindacale: è quindi sproporzionato e va annullato. Invito alle parti in causa a cercare un accordo in via negoziale ed esempi di misure ammissibili (consid. 6.4.2 e 6.4.3).
7. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa Sindacato svizzero dei servizi pubblici, SSP/VPOD Zurigo/Lugano contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
Art. 28 Cst., art. 11 CEDH, art. 22 Pacte ONU II, art. 8 Pacte ONU I, Conventions OIT n° 87 et 98, en particulier art. 3 de la Convention OIT n° 87; arrêté du Conseil d'Etat qui instaure à l'encontre des syndicats une interdiction de principe d'accès aux bâtiments qui, hormis être propriété de l'Etat, sont administrés par lui comme employeur, et qui soumet à certaines conditions l'exercice d'activités syndicales en leur sein. Contenu et portée de la liberté syndicale garantie par l'art. 28 Cst., en particulier quant aux activités des syndicats (consid. 4.1). Rappel des normes de droit international qui protègent également cette liberté (consid. 4.2). Présentation des opinions doctrinales divergentes sur le droit d'accès des représentants syndicaux aux bâtiments d'une entreprise ainsi que des "droits dérivés" considérés comme indispensables par l'Organisation internationale du travail pour assurer l'exercice effectif de la liberté syndicale (consid. 4.3). L'arrêt 6B_758/2011 du 24 septembre 2012 n'est pas applicable en l'espèce puisque le droit d'accès au lieu de travail concerne des bâtiments publics et non pas des biens-fonds privés (consid. 5.1-5.3). L'Etat doit, entre autres devoirs, placer les syndicats en position effective d'organiser librement leurs activités (consid. 5.3.2), en ligne avec les obligations résultant du droit international, en particulier des Conventions OIT n° 87 et 98; il n'importe pas de déterminer dans quelle mesure ces dernières ont un caractère self-executing puisque leur contenu se recouvre partiellement avec celui des art. 11 CEDH et 22 Pacte ONU II (consid. 5.3.3). Appartenance des bâtiments de l'Administration cantonale au patrimoine administratif de l'Etat et modalités concernant l'usage ordinaire et/ou extraordinaire des biens publics (consid. 6.2.1). L'Etat doit respecter les droits fondamentaux (consid. 6.3). Le droit d'accès aux bâtiments administratifs est une composante essentielle de la liberté syndicale (consid. 5.3.3.1, 5.3.3.2 et 5.4). Si l'arrêté qui instaure à l'encontre des syndicats une interdiction générale d'accès aux bâtiments administratifs et soumet à des conditions déterminées l'exercice de l'activité syndicale en leur sein poursuit bien un intérêt public pertinent (consid. 6.4.1), il prévoit toutefois une restriction excessive à la liberté syndicale: il viole par conséquent le principe de proportionnalité et doit être annulé. Invitation aux parties à chercher un accord par la voie de la négociation et exemples de mesures admissibles (consid. 6.4.2 et 6.4.3).
Art. 28 Cost., art. 11 CEDU, art. 22 Patto ONU II, art. 8 Patto ONU I, Convenzioni ILO n. 87 e 98, segnatamente art. 3 Convenzione ILO n. 87; risoluzione governativa che instaura un divieto di principio di accesso da parte dei sindacati agli stabili che lo Stato, oltre ad esserne proprietario, amministra anche come datore di lavoro, e che sottopone a determinate condizioni l'esercizio di attività sindacali al loro interno. Contenuto e portata della libertà sindacale garantita dall'art. 28 Cost., in particolare con riferimento alle attività dei sindacati (consid. 4.1). Richiamo delle norme di diritto internazionale che a loro volta tutelano detta libertà (consid. 4.2). Esposto del parere, non unanime, della dottrina sulla questione del diritto di accesso dei rappresentanti sindacali agli stabili di un'azienda nonché dei "diritti derivati" ritenuti indispensabili dall'Organizzazione internazionale del lavoro per assicurare l'esercizio effettivo della libertà sindacale (consid. 4.3). La sentenza 6B_758/2011 del 24 settembre 2012 non trova applicazione in concreto poiché il diritto di accedere al luogo di lavoro concerne stabili pubblici e non fondi privati (consid. 5.1-5.3). Lo Stato deve, tra l'altro, mettere i sindacati nella condizione di potere effettivamente organizzare liberamente le proprie attività (consid. 5.3.2), in linea con gli impegni derivanti dal diritto internazionale, segnatamente dalle Convenzioni ILO n. 87 e 98; in che misura queste ultime abbiano carattere self-executing non è determinante poiché esse si sovrappongono parzialmente agli art. 11 CEDU e 22 Patto ONU II (consid. 5.3.3). Appartenenza degli stabili dell'Amministrazione cantonale al patrimonio amministrativo dello Stato e modalità concernenti l'uso ordinario e/o straordinario di beni pubblici (consid. 6.2.1). Lo Stato deve rispettare i diritti fondamentali (consid. 6.3). Il diritto di accedere agli stabili amministrativi è una componente essenziale della libertà sindacale (consid. 5.3.3.1, 5.3.3.2 e 5.4). Se il sistema contestato, che prevede un divieto di accesso di massima da parte dei sindacati agli stabili amministrativi e sottopone a determinate condizioni l'esercizio di attività sindacali al loro interno, è sorretto da un interesse pubblico pertinente (consid. 6.4.1), esso configura tuttavia un'ingerenza eccessiva nella libertà sindacale: è quindi sproporzionato e va annullato. Invito alle parti in causa a cercare un accordo in via negoziale ed esempi di misure ammissibili (consid. 6.4.2 e 6.4.3).