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BGE 143 V 393

Art. 46 cpv. 2 LAINF; notifica falsa di un infortunio. L'art. 46 cpv. 2 LAINF permette all'assicuratore di decurtare o rifiutare prestazioni a titolo di sanzione in caso di informazioni false presentate intenzionalmente. L'assicuratore deve esaminare tale eventualità separatamente per ogni prestazione, rispettando il divieto dell'arbitrio, il principio della parità di trattamento e della proporzionalità (consid. 6.2). Una condanna penale, segnatamente per truffa, non è condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 46 cpv. 2 LAINF (consid. 7.3). Nel caso concreto, sotto il profilo della proporzionalità, possono essere rifiutate le prestazioni pecuniarie per le indennità giornaliere (consid. 8.2), ma non quelle per le spese di cura (consid. 8.3).

20 gennaio 2019·Volume 143·V·Dossier: 8C_392/2017·4 visualizzazioni
DE

41. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa A. contro Generali Assicurazioni Generali SA (ricorso in materia di diritto pubblico)

FR

Art. 46 al. 2 LAA; fausse déclaration d'accident. L'art. 46 al. 2 LAA permet à l'assureur de réduire ou de refuser les prestations à titre de sanction en cas de fausses informations données intentionnellement. L'assureur doit examiner une telle éventualité pour chaque prestation en particulier en respectant l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que les principes de l'égalité de traitement et de proportionnalité (consid. 6.2). Une condamnation pénale, en particulier pour escroquerie, n'est pas une condition nécessaire pour faire usage de l'art. 46 al. 2 LAA (consid. 7.3). Dans le cas particulier, au regard du principe de proportionnalité, les indemnités journalières peuvent être refusées (consid. 8.2) mais pas les prestations pour soins médicaux (consid. 8.3).

IT

Art. 46 cpv. 2 LAINF; notifica falsa di un infortunio. L'art. 46 cpv. 2 LAINF permette all'assicuratore di decurtare o rifiutare prestazioni a titolo di sanzione in caso di informazioni false presentate intenzionalmente. L'assicuratore deve esaminare tale eventualità separatamente per ogni prestazione, rispettando il divieto dell'arbitrio, il principio della parità di trattamento e della proporzionalità (consid. 6.2). Una condanna penale, segnatamente per truffa, non è condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 46 cpv. 2 LAINF (consid. 7.3). Nel caso concreto, sotto il profilo della proporzionalità, possono essere rifiutate le prestazioni pecuniarie per le indennità giornaliere (consid. 8.2), ma non quelle per le spese di cura (consid. 8.3).

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BGE 143 V 393 — Swissrulings