Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 11, art. 15 cpv. 1 LADI; art. 35b cpv. 1 e 2 LL; art. 3 cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 2 e 4 LPar. L'idoneità al collocamento di una madre non può essere negata in maniera generale per il motivo che nel periodo tra l'8a e la 16a settimana dopo il parto secondo la verosimiglianza preponderante un potenziale datore di lavoro non sarebbe disposto a sottoscrivere un contratto di lavoro per lavoro notturno, solamente perché ella si potrebbe appellare dopo l'assunzione in ogni momento all'art. 35b LL. Adottando il punto di vista contrario, la Corte cantonale imputa al datore di lavoro un comportamento che, essendo un atto discriminatorio all'assunzione, potrebbe entrare nel campo di applicazione dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LPar e comportare il versamento di un'indennità fino a tre mesi di salario (art. 5 cpv. 2 e 4 LPar; consid. 5.1).
18. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 8 al. 1 let. f, art. 11, art. 15 al. 1 LACI; art. 35b al. 1 et 2 LTr; art. 3 al. 1 et 2, art. 5 al. 2 et 4 LEg. L'aptitude au placement d'une mère à la recherche d'un emploi pour la période entre la 8e et la 16e semaine après la naissance de l'enfant ne saurait être niée de manière générale au motif que durant cette période, un employeur potentiel ne serait vraisemblablement pas disposé à conclure un contrat de travail avec elle pour un travail de nuit du fait que celle-ci pourrait invoquer l'art. 35b LTr après son engagement. En adoptant le point de vue contraire, la cour cantonale impute à l'employeur un comportement qui, en tant qu'acte de discrimination à l'embauche, pourrait entrer dans le champ de protection des art. 3 al. 1 et 2 LEg et donner lieu à un versement d'une indemnité jusqu'à trois mois de salaire (art. 5 al. 2 et 4 LEg; consid. 5.1).
Art. 8 cpv. 1 lett. f, art. 11, art. 15 cpv. 1 LADI; art. 35b cpv. 1 e 2 LL; art. 3 cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 2 e 4 LPar. L'idoneità al collocamento di una madre non può essere negata in maniera generale per il motivo che nel periodo tra l'8a e la 16a settimana dopo il parto secondo la verosimiglianza preponderante un potenziale datore di lavoro non sarebbe disposto a sottoscrivere un contratto di lavoro per lavoro notturno, solamente perché ella si potrebbe appellare dopo l'assunzione in ogni momento all'art. 35b LL. Adottando il punto di vista contrario, la Corte cantonale imputa al datore di lavoro un comportamento che, essendo un atto discriminatorio all'assunzione, potrebbe entrare nel campo di applicazione dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LPar e comportare il versamento di un'indennità fino a tre mesi di salario (art. 5 cpv. 2 e 4 LPar; consid. 5.1).