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BGE 143 V 81

Art. 4, art. 5 e art. 32 LPC; Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142. 112.681); Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1); Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (RU 2015 345): campo di applicazione ratione temporis, materiae e personae dell'ALC e dei regolamenti in relazione con le prestazioni complementari di cui alla LPC. Conferma della giurisprudenza secondo cui le prestazioni complementari della LPC rientrano nel campo di applicazione dell'Allegato II dell'ALC e dei suoi Regolamenti, in particolare anche alla luce del nuovo Regolamento (UE) n. 465/2012 (consid. 7.1). La cittadina non comunitaria residente in Svizzera e sposata con un uomo con cittadinanza svizzera e comunitaria ha un diritto proprio alle prestazioni complementari (consid. 7.2) che può far valere in qualità di familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 2 n. 1 Regolamento [CE] n. 883/2004; consid. 8.2.2). Presupposti per l'applicazione dell'ALC ratione personae (consid. 8.1): oltre alla condizione della nazionalità (consid. 8.2.1) o dello status familiare (consid. 8.2.2) è necessario un nesso transfrontaliero (consid. 8.3). Quest'ultimo non è dato dal semplice possesso di una doppia nazionalità, ossia oltre a quella dello Stato in cui si risiede anche quella di un altro Stato membro. Il nesso transfrontaliero è difatti dato solo dall'esercizio del proprio diritto di libera circolazione nel territorio di uno Stato membro (consid. 8.3.3.2). Una discriminazione nei confronti dei cittadini nazionali non è di conseguenza realizzata (consid. 8.3.3.2).

5 novembre 2017·Volume 143·V·Dossier: 9C_307/2016·1 visualizzazioni
DE

8. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa A.A. contro Cassa cantonale di compensazione (ricorso in materia di diritto pubblico)

FR

Art. 4, art. 5 et art. 32 LPC; Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142. 112.681); Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1); Règlement (UE) n° 465/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (RO 2015 345): champ d'application ratione temporis, materiae et personae de l'ALCP et des Règlements en relation avec les prestations complémentaires selon la LPC. Confirmation de la jurisprudence selon laquelle les prestations complémentaires de la LPC entrent dans le champ d'application de l'Annexe II de l'ALCP et de ses Règlements, en particulier aussi à la lumière du nouveau Règlement (UE) n° 465/2012 (consid. 7.1). La ressortissante non communautaire résidant en Suisse et mariée à un homme ayant une double nationalité, suisse et communautaire, a un droit propre aux prestations complémentaires (consid. 7.2), qu'elle peut faire valoir en qualité de membre de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre (art. 2 par. 1 Règlement [CE] n° 883/2004; consid. 8.2.2). Conditions pour l'application de l'ALCP ratione personae (consid. 8.1): outre la condition de la nationalité (consid. 8.2.1) ou du statut familial (consid. 8.2.2), un lien transfrontalier est nécessaire (consid. 8.3). Ce dernier n'est pas donné par la simple possession d'une double nationalité, à savoir en plus de celle de l'Etat dans lequel l'intéressé réside, également celle d'un autre Etat membre. Le lien transfrontalier est en effet seulement donné en cas d'exercice d'un droit propre à la libre circulation sur le territoire d'un Etat membre (consid. 8.3.3.2). Aucune "discrimination à rebours" n'en résulte par conséquent (consid. 8.3.3.2).

IT

Art. 4, art. 5 e art. 32 LPC; Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142. 112.681); Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1); Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (RU 2015 345): campo di applicazione ratione temporis, materiae e personae dell'ALC e dei regolamenti in relazione con le prestazioni complementari di cui alla LPC. Conferma della giurisprudenza secondo cui le prestazioni complementari della LPC rientrano nel campo di applicazione dell'Allegato II dell'ALC e dei suoi Regolamenti, in particolare anche alla luce del nuovo Regolamento (UE) n. 465/2012 (consid. 7.1). La cittadina non comunitaria residente in Svizzera e sposata con un uomo con cittadinanza svizzera e comunitaria ha un diritto proprio alle prestazioni complementari (consid. 7.2) che può far valere in qualità di familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 2 n. 1 Regolamento [CE] n. 883/2004; consid. 8.2.2). Presupposti per l'applicazione dell'ALC ratione personae (consid. 8.1): oltre alla condizione della nazionalità (consid. 8.2.1) o dello status familiare (consid. 8.2.2) è necessario un nesso transfrontaliero (consid. 8.3). Quest'ultimo non è dato dal semplice possesso di una doppia nazionalità, ossia oltre a quella dello Stato in cui si risiede anche quella di un altro Stato membro. Il nesso transfrontaliero è difatti dato solo dall'esercizio del proprio diritto di libera circolazione nel territorio di uno Stato membro (consid. 8.3.3.2). Una discriminazione nei confronti dei cittadini nazionali non è di conseguenza realizzata (consid. 8.3.3.2).

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BGE 143 V 81 — Swissrulings