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BGE 143 IV 408

Art. 341 cpv. 3, 409 cpv. 1 CPP; interrogatorio dell'imputato; annullamento e rinvio della sentenza di prima istanza da parte del tribunale d'appello. L'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al tribunale di prima istanza da parte del tribunale d'appello entrano in considerazione unicamente nel caso in cui il procedimento di primo grado presenti vizi talmente gravi da non poter essere sanati nel procedimento d'appello e da rendere indispensabile il rinvio per garantire i diritti delle parti. Un interrogatorio incompleto dell'imputato in occasione del dibattimento di primo grado non costituisce un vizio grave ai sensi dell'art. 409 cpv. 1 CPP (consid. 6).

30 maggio 2021·Volume 143·IV·Dossier: 6B_32/2017·4 visualizzazioni
DE

51. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden gegen X. und Mitb. (Beschwerde in Strafsachen)

FR

Art. 341 al. 3, 409 al. 1 CPP; audition du prévenu; annulation et renvoi du jugement de première instance par la juridiction d'appel. L'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d'appel n'entrent en considération qu'en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure. Une audition incomplète du prévenu lors des débats de première instance ne constitue pas un vice important au sens de l'art. 409 al. 1 CPP (consid. 6).

IT

Art. 341 cpv. 3, 409 cpv. 1 CPP; interrogatorio dell'imputato; annullamento e rinvio della sentenza di prima istanza da parte del tribunale d'appello. L'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al tribunale di prima istanza da parte del tribunale d'appello entrano in considerazione unicamente nel caso in cui il procedimento di primo grado presenti vizi talmente gravi da non poter essere sanati nel procedimento d'appello e da rendere indispensabile il rinvio per garantire i diritti delle parti. Un interrogatorio incompleto dell'imputato in occasione del dibattimento di primo grado non costituisce un vizio grave ai sensi dell'art. 409 cpv. 1 CPP (consid. 6).

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BGE 143 IV 408 — Swissrulings