Art. 147 cpv. 1 CPP; rinuncia al diritto di partecipare all'assunzione delle prove. La rinuncia dell'imputato al suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove dinanzi al pubblico ministero può emanare anche dal suo difensore. Nella misura in cui il difensore presente a un interrogatorio non si oppone all'assenza dell'imputato e non richiede la sua partecipazione, si può ammettere che l'imputato abbia rinunciato al suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove. In presenza di una valida rinuncia, la censura di violazione del diritto di partecipare all'assunzione delle prove sollevata nell'ambito del procedimento di appello è contraria al principio della buona fede (consid. 3.4).
50. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 147 al. 1 CPP; renonciation au droit de participer à l'administration des preuves. La renonciation du prévenu au droit de participer à l'administration des preuves par le ministère public peut également émaner du défenseur. Lorsque le défenseur présent à une audition ne s'oppose pas à l'absence du prévenu et ne requiert pas sa participation, il peut en être déduit que ce dernier renonce à son droit de participer à l'administration des preuves. Si la renonciation est valable, l'invocation en procédure d'appel, du grief tiré d'une violation du droit de participer à l'administration des preuves, contrevient au principe de la bonne foi (consid. 3.4).
Art. 147 cpv. 1 CPP; rinuncia al diritto di partecipare all'assunzione delle prove. La rinuncia dell'imputato al suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove dinanzi al pubblico ministero può emanare anche dal suo difensore. Nella misura in cui il difensore presente a un interrogatorio non si oppone all'assenza dell'imputato e non richiede la sua partecipazione, si può ammettere che l'imputato abbia rinunciato al suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove. In presenza di una valida rinuncia, la censura di violazione del diritto di partecipare all'assunzione delle prove sollevata nell'ambito del procedimento di appello è contraria al principio della buona fede (consid. 3.4).