Domanda riconvenzionale nella procedura semplificata (art. 224, art. 243 e art. 94 CPC); azione parziale e azione riconvenzionale di accertamento negativo (art. 86 CPC). L'art. 224 cpv. 1 CPC vieta in linea di principio alla parte convenuta di proporre nella procedura semplificata una domanda riconvenzionale, che in ragione del suo valore litigioso superiore a fr. 30'000.- rientra nel campo di applicazione della procedura ordinaria (consid. 2 e 3). Da ciò non toccato e ammissibile è il caso in cui la parte convenuta propone un'azione riconvenzionale di accertamento negativo quale reazione a un'azione parziale in senso proprio, anche se il suo valore litigioso ha per conseguenza l'applicazione della procedura ordinaria (consid. 4).
65. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. Versicherung AG gegen B. (Beschwerde in Zivilsachen)
Demande reconventionnelle en procédure simplifiée (art. 224, art. 243 et art. 94 CPC); action partielle et action reconventionnelle en constatation de droit négative (art. 86 CPC). L'art. 224 al. 1 CPC interdit en principe au défendeur attrait dans une procédure simplifiée de déposer une demande reconventionnelle entrant dans le champ d'application de la procédure ordinaire en raison de sa valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (consid. 2 et 3). Cette règle ne concerne pas le cas, admissible, où le défendeur réagit à une action partielle proprement dite en déposant une action reconventionnelle en constatation de droit négative; mais la procédure ordinaire est alors applicable aux deux actions (consid. 4).
Domanda riconvenzionale nella procedura semplificata (art. 224, art. 243 e art. 94 CPC); azione parziale e azione riconvenzionale di accertamento negativo (art. 86 CPC). L'art. 224 cpv. 1 CPC vieta in linea di principio alla parte convenuta di proporre nella procedura semplificata una domanda riconvenzionale, che in ragione del suo valore litigioso superiore a fr. 30'000.- rientra nel campo di applicazione della procedura ordinaria (consid. 2 e 3). Da ciò non toccato e ammissibile è il caso in cui la parte convenuta propone un'azione riconvenzionale di accertamento negativo quale reazione a un'azione parziale in senso proprio, anche se il suo valore litigioso ha per conseguenza l'applicazione della procedura ordinaria (consid. 4).