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BGE 143 III 79

Regresso comune dell'INSAI, dell'AVS e dell'AI nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile (art. 72 e art. 75 LPGA; art. 14 cpv. 2 e art. 16 OPGA). L'AVS e l'AI hanno la capacità di essere parte nel processo che concerne le pretese che passano agli assicuratori in virtù dell'art. 72 LPGA pure sotto l'imperio della LPGA. Se anche l'INSAI esercita il suo diritto di regresso, esse vengono rappresentate da questa (consid. 3). Nozione di "creditori in solido" secondo l'art. 16 OPGA. Se il prodotto del regresso non basta per soddisfare tutti i creditori, la sua corretta ripartizione va effettuata con un conguaglio interno fra di questi e non tocca il debitore. Se i creditori promuovono l'azione congiuntamente, l'importo complessivo chiesto nelle conclusioni non va quindi ripartito fra i singoli attori (consid. 4). Anche un debitore non privilegiato può prevalersi del privilegio di regresso nei confronti di un assicuratore sociale (art. 75 LPGA), nella misura in cui il debito avrebbe - senza il privilegio - dovuto essere assunto nei rapporti interni dal privilegiato (consid. 6).

1 marzo 2020·Volume 143·III·Dossier: 4A_301/2016·1 visualizzazioni
DE

14. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Suva, Eidgenössische Invalidenversicherung (IV) und Schweizerische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) gegen A. AG und vice versa (Beschwerde in Zivilsachen)

FR

Recours commun de la CNA, de l'AVS et de l'AI contre un assureur responsabilité civile (art. 72 et art. 75 LPGA; art. 14 al. 2 et art. 16 OPGA). Sous l'empire de la LPGA également, l'AVS et l'AI ont la capacité d'être parties au procès portant sur les droits qui passent à l'assureur en vertu de l'art. 72 LPGA. Elles sont représentées par la CNA au cas où celle-ci exerce également son droit de recours (consid. 3). Notion de "communauté de créanciers" au sens de l'art. 16 OPGA. Si la recette subrogatoire ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, la répartition correcte du montant obtenu intervient dans le cadre de leurs rapports internes, sans que le débiteur ne soit concerné. Lorsqu'ils agissent en commun, les créanciers subrogés n'ont dès lors pas, dans leurs conclusions, à diviser le montant total réclamé entre chaque partie demanderesse (consid. 4). Un débiteur non privilégié peut se prévaloir du privilège de recours envers un assureur social (art. 75 LPGA) pour la part du dommage qui, sans privilège de recours, devrait être supportée dans les rapports internes par le coresponsable bénéficiaire du privilège (consid. 6).

IT

Regresso comune dell'INSAI, dell'AVS e dell'AI nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile (art. 72 e art. 75 LPGA; art. 14 cpv. 2 e art. 16 OPGA). L'AVS e l'AI hanno la capacità di essere parte nel processo che concerne le pretese che passano agli assicuratori in virtù dell'art. 72 LPGA pure sotto l'imperio della LPGA. Se anche l'INSAI esercita il suo diritto di regresso, esse vengono rappresentate da questa (consid. 3). Nozione di "creditori in solido" secondo l'art. 16 OPGA. Se il prodotto del regresso non basta per soddisfare tutti i creditori, la sua corretta ripartizione va effettuata con un conguaglio interno fra di questi e non tocca il debitore. Se i creditori promuovono l'azione congiuntamente, l'importo complessivo chiesto nelle conclusioni non va quindi ripartito fra i singoli attori (consid. 4). Anche un debitore non privilegiato può prevalersi del privilegio di regresso nei confronti di un assicuratore sociale (art. 75 LPGA), nella misura in cui il debito avrebbe - senza il privilegio - dovuto essere assunto nei rapporti interni dal privilegiato (consid. 6).

Vedi sentenza: 4A 301/2016: Haftpflichtrecht
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