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BGE 143 II 628

Art. 26 CDI CH-NO; scambio di lettere del 15 maggio/13 giugno 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il governo norvegese; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; domanda che identifica le persone interessate in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; identificazione mediante numeri di carte di credito. Lo scambio di lettere avvenuto nel 2012 tra il governo norvegese e il Consiglio federale, secondo il quale una domanda di assistenza amministrativa può identificare le persone interessate in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo, dev'essere preso in considerazione per applicare la clausola convenzionale di scambio di informazioni che vincola la Norvegia e la Svizzera (consid. 4.1-4.2.4). Richiamo dell'applicabilità immediata delle disposizioni che disciplinano l'assistenza amministrativa (consid. 4.3). Per determinare se una domanda che identifica le persone interessate in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo equivalga ad una "fishing expedition" si applicano i criteri sviluppati dalla giurisprudenza in relazione alle domande raggruppate. Caso di una domanda norvegese che identifica le persone interessate mediante il numero della loro carta di credito svizzera (consid. 5).

16 febbraio 2020·Volume 143·II·Dossier: 2C_643/2016·4 visualizzazioni
DE

45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause Administration fédérale des contributions contre X. (recours en matière de droit public)

FR

Art. 26 CDI CH-NO; échange de lettres des 15 mai/13 juin 2012 conclu entre le Conseil fédéral et le gouvernement norvégien; assistance administrative internationale en matière fiscale; demande identifiant les personnes qu'elle vise par d'autres moyens que le nom et l'adresse; identification au moyen de numéros de cartes de crédit. L'échange de lettres intervenu en 2012 entre le gouvernement norvégien et le Conseil fédéral, qui prévoit qu'une demande d'assistance administrative peut identifier les personnes qu'elle vise par d'autres moyens que par le nom et l'adresse, doit être pris en compte pour appliquer la clause conventionnelle d'échange de renseignements qui lie la Norvège et la Suisse (consid. 4.1-4.2.4). Rappel de l'applicabilité immédiate des dispositions régissant l'assistance administrative (consid. 4.3). Pour déterminer si une demande identifiant les personnes qu'elle vise par d'autres moyens que par le nom et l'adresse équivaut ou non à une pêche aux renseignements, les critères développés par la jurisprudence en lien avec les demandes groupées sont applicables. Cas d'une demande norvégienne identifiant les personnes visées au moyen de leur numéro de carte de crédit suisse (consid. 5).

IT

Art. 26 CDI CH-NO; scambio di lettere del 15 maggio/13 giugno 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il governo norvegese; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; domanda che identifica le persone interessate in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; identificazione mediante numeri di carte di credito. Lo scambio di lettere avvenuto nel 2012 tra il governo norvegese e il Consiglio federale, secondo il quale una domanda di assistenza amministrativa può identificare le persone interessate in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo, dev'essere preso in considerazione per applicare la clausola convenzionale di scambio di informazioni che vincola la Norvegia e la Svizzera (consid. 4.1-4.2.4). Richiamo dell'applicabilità immediata delle disposizioni che disciplinano l'assistenza amministrativa (consid. 4.3). Per determinare se una domanda che identifica le persone interessate in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo equivalga ad una "fishing expedition" si applicano i criteri sviluppati dalla giurisprudenza in relazione alle domande raggruppate. Caso di una domanda norvegese che identifica le persone interessate mediante il numero della loro carta di credito svizzera (consid. 5).

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BGE 143 II 628 — Swissrulings