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BGE 143 I 426

Modifica della legge sulle elezioni e votazioni del Cantone di Svitto; ricorso nelle cause concernenti il diritto di voto; controllo astratto delle norme; art. 29a Cost., art. 82 lett. c e art. 88 cpv. 2 LTF. Qualora nel contesto di una procedura del controllo astratto delle norme è fatto valere che un atto normativo nella definizione dei diritti politici viola diritti garantiti di rango superiore, il ricorso ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF assume le funzioni dell'art. 82 lett. b LTF. La legittimazione e le vie di ricorso si orientano tuttavia alle specifiche regole del ricorso concernente il diritto di voto (consid. 1). Sotto il profilo dell'art. 29a Cost. e delle finalità della LTF, nell'ambito dei diritti politici in materia cantonale, i Cantoni devono istituire, quale autorità di ricorso ai sensi dell'art. 88 cpv. 2 primo periodo LTF, un'autorità giudiziaria. L'eccezione dell'art. 88 cpv. 2 secondo periodo LTF, secondo cui contro atti del Parlamento e del Governo nell'ambito di diritti politici in materia cantonale i Cantoni non devono imperativamente prevedere un rimedio giuridico, non vale per le decisioni rese su ricorso (conferma della giurisprudenza; consid. 3.1) La regolamentazione del Cantone Svitto, secondo la quale avverso le decisioni su opposizione del Consiglio di Stato o del Parlamento cantonale emanate in relazione a elezioni popolari cantonali è di massima escluso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, non pone nessun problema nella misura in cui il Consiglio di Stato o il Gran Consiglio riconsiderano una loro decisione o un atto reale in seguito a un'opposizione. Essa può essere interpretata in maniera conforme al diritto federale anche nel quadro di altre costellazioni, nelle quali un rimedio di diritto cantonale a un'autorità giudiziaria debba essere previsto in virtù del diritto federale (consid. 3.2-3.4).

15 marzo 2020·Volume 143·I·Dossier: 1C_605/2016·2 visualizzazioni
DE

39. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Reichmuth und Mitb. gegen Regierungsrat des Kantons Schwyz (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Modification de la loi sur les élections et les votations du canton de Schwyz; recours en matière de droits politiques; contrôle abstrait des normes; art. 29a Cst., art. 82 let. c et art. 88 al. 2 LTF. Lorsque, dans une procédure de contrôle abstrait des normes, il est allégué qu'un arrêté viole, dans la définition du contenu et de l'étendue des droits politiques, des droits de rang supérieur, le recours en vertu de l'art. 82 let. c LTF prévaut sur le recours de l'art. 82 let. b LTF. La qualité pour recourir et les voies de droit sont régies par les règles spécifiques du recours en matière de droits politiques (consid. 1). Conformément à l'art. 29a Cst. et aux objectifs de la LTF, les cantons doivent instituer une autorité judiciaire comme instance de recours au sens de l'art. 88 al. 2, 1re phrase, LTF dans les affaires cantonales de droits politiques. L'exception de l'art. 88 al. 2, 2e phrase, LTF, en vertu de laquelle les cantons ne doivent pas nécessairement prévoir une voie de droit contre les actes du parlement et du gouvernement dans les affaires cantonales de droits politiques, ne vaut pas pour les décisions sur recours (confirmation de jurisprudence; consid. 3.1). Selon la réglementation du canton de Schwyz, un recours auprès du Tribunal administratif cantonal est en principe exclu contre les décisions du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil prises sur opposition dans le cadre des élections cantonales populaires. Cela ne présente aucun problème dès lors que le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil réexamine ses propres décisions ou actes matériels sur demande de réexamen. Cette réglementation peut également être interprétée de façon conforme au droit fédéral dans les autres cas de figure dans lesquels une voie de droit cantonale doit être prévue auprès d'une instance judiciaire en vertu du droit fédéral (consid. 3.2-3.4).

IT

Modifica della legge sulle elezioni e votazioni del Cantone di Svitto; ricorso nelle cause concernenti il diritto di voto; controllo astratto delle norme; art. 29a Cost., art. 82 lett. c e art. 88 cpv. 2 LTF. Qualora nel contesto di una procedura del controllo astratto delle norme è fatto valere che un atto normativo nella definizione dei diritti politici viola diritti garantiti di rango superiore, il ricorso ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF assume le funzioni dell'art. 82 lett. b LTF. La legittimazione e le vie di ricorso si orientano tuttavia alle specifiche regole del ricorso concernente il diritto di voto (consid. 1). Sotto il profilo dell'art. 29a Cost. e delle finalità della LTF, nell'ambito dei diritti politici in materia cantonale, i Cantoni devono istituire, quale autorità di ricorso ai sensi dell'art. 88 cpv. 2 primo periodo LTF, un'autorità giudiziaria. L'eccezione dell'art. 88 cpv. 2 secondo periodo LTF, secondo cui contro atti del Parlamento e del Governo nell'ambito di diritti politici in materia cantonale i Cantoni non devono imperativamente prevedere un rimedio giuridico, non vale per le decisioni rese su ricorso (conferma della giurisprudenza; consid. 3.1) La regolamentazione del Cantone Svitto, secondo la quale avverso le decisioni su opposizione del Consiglio di Stato o del Parlamento cantonale emanate in relazione a elezioni popolari cantonali è di massima escluso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, non pone nessun problema nella misura in cui il Consiglio di Stato o il Gran Consiglio riconsiderano una loro decisione o un atto reale in seguito a un'opposizione. Essa può essere interpretata in maniera conforme al diritto federale anche nel quadro di altre costellazioni, nelle quali un rimedio di diritto cantonale a un'autorità giudiziaria debba essere previsto in virtù del diritto federale (consid. 3.2-3.4).

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