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BGE 142 V 551

Art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.; art. 92, 93 e 100 LTF; principio della protezione della buona fede nei casi concernenti la modifica della giurisprudenza sull'inizio del termine per contestare la ripartizione delle spese stabilite in una decisione di rinvio. La previgente giurisprudenza del Tribunale federale - modificata con DTF 142 II 363 (sentenza 2C_309/2015 del 24 maggio 2016) - secondo cui per la ripartizione delle spese stabilite in una decisione di rinvio solo il passaggio in giudicato (e non già la notifica) della nuova decisione ha effetti sul termine di ricorso, è stata applicata soprattutto in casi in ambito di diritto delle assicurazioni sociali. Una decisione di non entrata nel merito per tardività su un ricorso inoltrato dall'Ufficio AI prima del 24 maggio 2016 violerebbe il principio della protezione della buona fede, malgrado l'applicazione in regola generale immediata della modifica dei principi in materia di rispetto dei termini di ricorso (consid. 3 e 4).

31 maggio 2020·Volume 142·V·Dossier: 9C_160/2016·5 visualizzazioni
DE

61. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. IV-Stelle des Kantons Solothurn gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)

FR

Art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.; art. 92, 93 et 100 LTF; principe de la protection de la confiance dans le cas de la modification de jurisprudence relative au début du délai pour contester la répartition des frais fixée par une décision de renvoi. L'ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral - modifiée par l' ATF 142 II 363 (arrêt 2C_309/2015 du 24 mai 2016) -, selon laquelle pour la répartition des frais fixée par la décision de renvoi seule l'entrée en force (et pas déjà la notification) de la nouvelle décision déclenchait le délai de recours, a avant tout été appliquée dans le domaine du droit des assurances sociales. Une décision de non-entrée en matière sur le recours déposé par l'office AI avant le 24 mai 2016 en raison du non-respect du délai violerait le principe de la protection de la confiance malgré l'application en règle générale immédiate de la modification des principes en matière de respect des délais de recours (consid. 3 et 4).

IT

Art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.; art. 92, 93 e 100 LTF; principio della protezione della buona fede nei casi concernenti la modifica della giurisprudenza sull'inizio del termine per contestare la ripartizione delle spese stabilite in una decisione di rinvio. La previgente giurisprudenza del Tribunale federale - modificata con DTF 142 II 363 (sentenza 2C_309/2015 del 24 maggio 2016) - secondo cui per la ripartizione delle spese stabilite in una decisione di rinvio solo il passaggio in giudicato (e non già la notifica) della nuova decisione ha effetti sul termine di ricorso, è stata applicata soprattutto in casi in ambito di diritto delle assicurazioni sociali. Una decisione di non entrata nel merito per tardività su un ricorso inoltrato dall'Ufficio AI prima del 24 maggio 2016 violerebbe il principio della protezione della buona fede, malgrado l'applicazione in regola generale immediata della modifica dei principi in materia di rispetto dei termini di ricorso (consid. 3 e 4).

Vedi sentenza: 9C 160/2016: Invalidenversicherung
BGE 142 V 551 — Swissrulings