Art. 16b cpv. 3 LIPG; art. 29 lett. b OIPG; art. 9 cpv. 3 e art. 9a cpv. 2 LADI; diritto all'indennità in caso di maternità durante la disoccupazione. La durata di contribuzione necessaria ai sensi della LADI per l'ottenimento di un'indennità giornaliera, che conferisce il diritto all'indennità in caso di maternità quando la madre non ha percepito indennità giornaliere di disoccupazione fino alla nascita del figlio (art. 29 lett. b OIPG), non deve essere stata adempiuta in ogni caso durante il termine quadro ordinario di due anni di contribuzione in conformità dell'art. 9 cpv. 3 LADI. Per le madri che hanno già avuto lo statuto di indipendenti e che hanno intrapreso a loro tempo il cambiamento verso l'attività lucrativa indipendente senza aver percepito prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, il termine quadro dell'art. 9a cpv. 2 LADI è prolungato della durata dell'attività lucrativa indipendente, ma al massimo di due anni (consid. 4.3).
56. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Ausgleichskasse des Kantons St. Gallen (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 16b al. 3 LAPG; art. 29 let. b RAPG; art. 9 al. 3 et art. 9a al. 2 LACI; droit à l'allocation de maternité en cas de chômage. La période de cotisation nécessaire selon la LACI pour percevoir une indemnité journalière, qui donne droit à une allocation de maternité lorsque la mère n'a pas perçu d'indemnités journalières de chômage jusqu'à la naissance de l'enfant (art. 29 let. b RAPG), ne doit pas avoir été accomplie nécessairement pendant le délai-cadre ordinaire de cotisation de deux ans prévu par l'art. 9 al. 3 LACI. Pour les mères ayant eu par le passé un statut d'indépendantes et qui à l'époque ont réalisé le changement vers une activité lucrative indépendante sans percevoir de prestations de l'assurance-chômage, le délai-cadre selon l'art. 9a al. 2 LACI sera prolongé de la durée de l'activité lucrative indépendante mais au maximum de deux ans (consid. 4.3).
Art. 16b cpv. 3 LIPG; art. 29 lett. b OIPG; art. 9 cpv. 3 e art. 9a cpv. 2 LADI; diritto all'indennità in caso di maternità durante la disoccupazione. La durata di contribuzione necessaria ai sensi della LADI per l'ottenimento di un'indennità giornaliera, che conferisce il diritto all'indennità in caso di maternità quando la madre non ha percepito indennità giornaliere di disoccupazione fino alla nascita del figlio (art. 29 lett. b OIPG), non deve essere stata adempiuta in ogni caso durante il termine quadro ordinario di due anni di contribuzione in conformità dell'art. 9 cpv. 3 LADI. Per le madri che hanno già avuto lo statuto di indipendenti e che hanno intrapreso a loro tempo il cambiamento verso l'attività lucrativa indipendente senza aver percepito prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, il termine quadro dell'art. 9a cpv. 2 LADI è prolungato della durata dell'attività lucrativa indipendente, ma al massimo di due anni (consid. 4.3).