Art. 65d cpv. 1ter OAMal (nella versione in vigore dal 1° maggio 2012 al 30 giugno 2015) e art. 35b OPre in relazione alle disposizioni transitorie della modifica dell'OPre del 21 marzo 2012 (in vigore dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2014); confronto con i prezzi praticati all'estero; margine di tolleranza con il prezzo di fabbrica medio dei paesi di riferimento. I presupposti per un'ammissione nell'elenco delle specialità per un periodo limitato non possono più essere esaminati nell'ambito di un'ammissione di durata indeterminata (consid. 5). Se un medicamento è ammesso nell'elenco delle specialità dapprima per un periodo limitato e successivamente per una durata indeterminata, non vi è nell'ambito dell'esame del carattere economico per una durata indeterminata il diritto alla concessione di un margine di tolleranza (consid. 6). Il rifiuto di un margine di tolleranza non è contrario all'uguaglianza (consid. 7.1) e nemmeno limita la libertà economica (consid. 7.2).
55. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen Bundesamt für Gesundheit (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 65d al. 1ter OAMal (dans sa teneur en vigueur du 1er mai 2012 au 30 juin 2015) et art. 35b OPAS en relation avec les dispositions transitoires de la modification de l'OPAS du 21 mars 2012 (valable du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014); comparaison avec les prix pratiqués à l'étranger; marge de tolérance avec le prix de fabrique moyen pratiqué dans les pays de référence. Les conditions d'une admission temporaire dans la liste des spécialités ne peuvent plus être examinées lors de l'admission de durée indéterminée (consid. 5). Lorsqu'un médicament est admis d'abord temporairement et tout de suite après pour une durée indéterminée dans la liste des spécialités, il n'existe pas de droit à l'octroi d'une marge de tolérance dans le cadre de l'examen du caractère économique lors de l'admission de durée indéterminée (consid. 6). Le refus d'une marge de tolérance ne contrevient pas à l'égalité de traitement (consid. 7.1) ni ne restreint la liberté économique (consid. 7.2).
Art. 65d cpv. 1ter OAMal (nella versione in vigore dal 1° maggio 2012 al 30 giugno 2015) e art. 35b OPre in relazione alle disposizioni transitorie della modifica dell'OPre del 21 marzo 2012 (in vigore dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2014); confronto con i prezzi praticati all'estero; margine di tolleranza con il prezzo di fabbrica medio dei paesi di riferimento. I presupposti per un'ammissione nell'elenco delle specialità per un periodo limitato non possono più essere esaminati nell'ambito di un'ammissione di durata indeterminata (consid. 5). Se un medicamento è ammesso nell'elenco delle specialità dapprima per un periodo limitato e successivamente per una durata indeterminata, non vi è nell'ambito dell'esame del carattere economico per una durata indeterminata il diritto alla concessione di un margine di tolleranza (consid. 6). Il rifiuto di un margine di tolleranza non è contrario all'uguaglianza (consid. 7.1) e nemmeno limita la libertà economica (consid. 7.2).