Art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF; art. 39 cpv. 1 e 3 LAMal; diritto di ricorso; controllo astratto delle norme; pianificazione ospedaliera; modifica della legge di applicazione del Cantone Ticino del 26 giugno 1997 della legge federale sull'assicurazione malattie. Un privato non è legittimato a introdurre un ricorso in materia di diritto pubblico contro una modifica legislativa cantonale nell'ambito della pianificazione ospedaliera (introduzione di reparti acuti a minore intensità e loro finanziamento; consid. 4).
44. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa A. contro Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino (ricorso in materia di diritto pubblico)
Art. 89 al. 1 let. b et c LTF; art. 39 al. 1 et 3 LAMal; droit de recours; contrôle abstrait des normes; planification hospitalière; modification de la loi d'application tessinoise du 26 juin 1997 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie. Un particulier n'est pas légitimé à introduire un recours en matière de droit public contre une modification législative cantonale dans le domaine de la planification hospitalière (introduction des reparti acuti a minore intensità et leur financement; consid. 4).
Art. 89 cpv. 1 lett. b e c LTF; art. 39 cpv. 1 e 3 LAMal; diritto di ricorso; controllo astratto delle norme; pianificazione ospedaliera; modifica della legge di applicazione del Cantone Ticino del 26 giugno 1997 della legge federale sull'assicurazione malattie. Un privato non è legittimato a introdurre un ricorso in materia di diritto pubblico contro una modifica legislativa cantonale nell'ambito della pianificazione ospedaliera (introduzione di reparti acuti a minore intensità e loro finanziamento; consid. 4).