Art. 48 cpv. 1 e art. 100 cpv. 1 LTF; prova della consegna tempestiva di un ricorso alla Posta Svizzera. Se la parte ricorrente conclude una convenzione di ritiro degli invii con la Posta Svizzera e in tale ambito le consegna un atto di ricorso, essa corre il grande rischio di non poter portare la prova dell'avvenuta trasmissione in tempo utile alla posta. Infatti, vale come data di consegna dell'invio, in favore come anche in sfavore del mittente, il momento in cui la posta inserisce i dati della spedizione per la prima volta nel sistema "Easy Track", che non corrisponde necessariamente alla data della consegna effettiva (consid. 3.3). La prova piena della trasmissione nei termini non può essere data, rinviando al normale corso delle cose nella presa in consegna dalla posta delle spedizioni negli spazi della parte ricorrente, senza che vi sia alcuna indicazione concreta sull'invio in questione (consid. 3.4).
43. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. Unia Arbeitslosenkasse gegen A. (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 48 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF; preuve de la remise en temps utile du recours à la Poste suisse. Lorsque la partie recourante convient d'un arrangement avec la Poste suisse pour que celle-ci prenne en charge ses envois postaux, et qu'elle lui remet par ce biais une écriture de recours, elle court un grand risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de la remise en temps utile de l'envoi à la poste. En effet, le moment auquel la poste saisit pour la première fois les données de l'envoi dans le système "Easy Track", qui ne correspond pas forcément à la date de sa remise, vaut comme date de dépôt de l'envoi en faveur aussi bien qu'en défaveur de l'expéditrice (consid. 3.3). La preuve stricte de la remise à la poste dans les délais ne peut pas être considérée comme rapportée par la référence au cours ordinaire des choses quant à la prise en charge des envois par la poste dans les locaux de la partie recourante sans indication concrète sur l'envoi en cause (consid. 3.4).
Art. 48 cpv. 1 e art. 100 cpv. 1 LTF; prova della consegna tempestiva di un ricorso alla Posta Svizzera. Se la parte ricorrente conclude una convenzione di ritiro degli invii con la Posta Svizzera e in tale ambito le consegna un atto di ricorso, essa corre il grande rischio di non poter portare la prova dell'avvenuta trasmissione in tempo utile alla posta. Infatti, vale come data di consegna dell'invio, in favore come anche in sfavore del mittente, il momento in cui la posta inserisce i dati della spedizione per la prima volta nel sistema "Easy Track", che non corrisponde necessariamente alla data della consegna effettiva (consid. 3.3). La prova piena della trasmissione nei termini non può essere data, rinviando al normale corso delle cose nella presa in consegna dalla posta delle spedizioni negli spazi della parte ricorrente, senza che vi sia alcuna indicazione concreta sull'invio in questione (consid. 3.4).