Art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 25 cpv. 1, art. 53 cpv. 2 LPGA; riconsiderazione di una rendita con effetto retroattivo e restituzione delle rendite mensili. L'art. 88bis cpv. 2 OAI non si applica per analogia alla soppressione o alla riduzione in via di riconsiderazione di una rendita dell'assicurazione sociale contro gli infortuni. Per questo motivo la soppressione o la riduzione può avvenire con effetto retroattivo ("ex tunc") e le rendite mensili indebitamente riscosse devono essere restituite senza che occorra la violazione dell'obbligo d'annunciare (consid. 3.2).
28. Auszug aus dem Urteil der I. sozialrechtlichen Abteilung i.S. A. gegen Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 18 al. 1 LAA; art. 25 al. 1, art. 53 al. 2 LPGA; reconsidération d'une rente avec effet rétroactif et restitution des mensualités. L'art. 88bis al. 2 RAI ne s'applique pas par analogie à la suppression ou la réduction par voie de reconsidération d'une rente de l'assurance-accidents sociale. C'est pourquoi la suppression ou la réduction peut avoir lieu avec effet rétroactif ("ex tunc") et les mensualités perçues ainsi indûment doivent être restituées même s'il n'y a pas eu violation de l'obligation d'annoncer (consid. 3.2).
Art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 25 cpv. 1, art. 53 cpv. 2 LPGA; riconsiderazione di una rendita con effetto retroattivo e restituzione delle rendite mensili. L'art. 88bis cpv. 2 OAI non si applica per analogia alla soppressione o alla riduzione in via di riconsiderazione di una rendita dell'assicurazione sociale contro gli infortuni. Per questo motivo la soppressione o la riduzione può avvenire con effetto retroattivo ("ex tunc") e le rendite mensili indebitamente riscosse devono essere restituite senza che occorra la violazione dell'obbligo d'annunciare (consid. 3.2).