Art. 51 cpv. 1 e 3 LPP; amministrazione paritetica dell'istituto di previdenza. La norma del regolamento di una cassa di previdenza di una fondazione collettiva, secondo cui i rappresentanti sono designati dalle associazioni interessate, viola il principio della parità nel caso in cui solo una minoranza dei lavoratori affiliati è organizzata sul piano sindacale (consid. 4.4).
26. Auszug aus dem Urteil der II. sozialrechtlichen Abteilung i.S. proparis Vorsorge-Stiftung Gewerbe Schweiz gegen Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Art. 51 al. 1 et 3 LPP; gestion paritaire de l'institution de prévoyance. La disposition réglementaire d'une oeuvre de prévoyance d'une fondation collective, selon laquelle les représentants sont désignés par les associations concernées, viole le principe de la parité lorsque seule une minorité des salariés affiliés est organisée sur le plan syndical (consid. 4.4.).
Art. 51 cpv. 1 e 3 LPP; amministrazione paritetica dell'istituto di previdenza. La norma del regolamento di una cassa di previdenza di una fondazione collettiva, secondo cui i rappresentanti sono designati dalle associazioni interessate, viola il principio della parità nel caso in cui solo una minoranza dei lavoratori affiliati è organizzata sul piano sindacale (consid. 4.4).