Art. 19 cpv. 1 lett. c LStup; procurare in altro modo ad altri. Dopo la revisione parziale del 20 marzo 2008 della legge sugli stupefacenti, la variante "negozia per terzi" prevista dal vecchio art. 19 n. 1 cpv. 4 LStup non è più menzionata in modo esplicito quale comportamento punibile. La formulazione "procura in altro modo ad altri" di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. c LStup non può essere interpretata nel senso che può procurare unicamente chi detiene il controllo effettivo sugli stupefacenti. Occorre piuttosto ritenere che questa variante della fattispecie penale comprende di principio l'attività della negoziazione ai sensi della giurisprudenza resa sino ad oggi (consid. 3).
54. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. X. gegen Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau (Beschwerde in Strafsachen)
Art. 19 al. 1 let. c LStup; procurer de toute autre manière à un tiers. Après la révision partielle de la loi sur les stupéfiants du 20 mars 2008, le comportement délictueux consistant à "faire le courtage", prévu par l'ancien art. 19 ch. 1 al. 4 LStup, ne figure plus expressément dans la loi. La formulation "procure de toute autre manière à un tiers", contenue dans l'art. 19 al. 1 let. c LStup, ne saurait être interprétée en ce sens que seul celui qui dispose de la maîtrise effective de stupéfiants peut en procurer. Il faut plutôt partir du principe que cette variante inclut le comportement délictueux de courtage au sens de la jurisprudence prévalant jusqu'à ce jour (consid. 3).
Art. 19 cpv. 1 lett. c LStup; procurare in altro modo ad altri. Dopo la revisione parziale del 20 marzo 2008 della legge sugli stupefacenti, la variante "negozia per terzi" prevista dal vecchio art. 19 n. 1 cpv. 4 LStup non è più menzionata in modo esplicito quale comportamento punibile. La formulazione "procura in altro modo ad altri" di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. c LStup non può essere interpretata nel senso che può procurare unicamente chi detiene il controllo effettivo sugli stupefacenti. Occorre piuttosto ritenere che questa variante della fattispecie penale comprende di principio l'attività della negoziazione ai sensi della giurisprudenza resa sino ad oggi (consid. 3).