Abbandono del procedimento; confisca accessoria e confisca indipendente (art. 320 cpv. 2 seconda frase, art. 329 cpv. 4 seconda frase e art. 376 CPP; art. 70 CP); confisca nei confronti di una persona giuridica per la quale l'imputato ha agito. Se un procedimento penale è abbandonato dal pubblico ministero dopo lo svolgimento dell'istruzione oppure dal giudice a causa dell'impedimento a procedere della prescrizione, la confisca di oggetti e valori patrimoniali dev'essere pronunciata nel decreto di abbandono rispettivamente nell'ordinanza di abbandono e una procedura indipendente di confisca non entra in considerazione. La confisca nei confronti di una persona giuridica, per la quale l'imputato ha agito, è ordinata o a titolo accessorio nel procedimento penale contro l'imputato o, se un tale procedimento non può essere svolto, nell'ambito di una procedura indipendente di confisca contro la persona giuridica (consid. 2).
52. Auszug aus dem Urteil der Strafrechtlichen Abteilung i.S. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz gegen X. (Beschwerde in Strafsachen)
Classement de la procédure; confiscation accessoire et indépendante (art. 320 al. 2, 2e phrase, art. 329 al. 4, 2e phrase, et art. 376 CPP; art. 70 CP); confiscation à l'encontre d'une personne morale pour laquelle le prévenu a agi. Lorsqu'une procédure pénale est classée par le ministère public après la conduite de l'instruction ou par le tribunal en raison de l'empêchement de procéder de la prescription, la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales doit être prononcée dans l'ordonnance de classement, respectivement dans la décision de classement, et une procédure de confiscation indépendante n'entre pas en considération. La confiscation au détriment d'une personne morale, pour laquelle le prévenu a agi, sera ordonnée à titre accessoire dans la procédure contre le prévenu ou, lorsqu'une telle procédure ne peut pas être conduite, dans le cadre d'une décision de confiscation indépendante contre la personne morale (consid. 2).
Abbandono del procedimento; confisca accessoria e confisca indipendente (art. 320 cpv. 2 seconda frase, art. 329 cpv. 4 seconda frase e art. 376 CPP; art. 70 CP); confisca nei confronti di una persona giuridica per la quale l'imputato ha agito. Se un procedimento penale è abbandonato dal pubblico ministero dopo lo svolgimento dell'istruzione oppure dal giudice a causa dell'impedimento a procedere della prescrizione, la confisca di oggetti e valori patrimoniali dev'essere pronunciata nel decreto di abbandono rispettivamente nell'ordinanza di abbandono e una procedura indipendente di confisca non entra in considerazione. La confisca nei confronti di una persona giuridica, per la quale l'imputato ha agito, è ordinata o a titolo accessorio nel procedimento penale contro l'imputato o, se un tale procedimento non può essere svolto, nell'ambito di una procedura indipendente di confisca contro la persona giuridica (consid. 2).