Ordinanza sul computo globale dell'imposta del 22 agosto 1967; art. 23 LIP; impedimento di una doppia imposizione internazionale; computo globale dell'imposta; termine per presentare l'istanza. Per redditi esteri effettivamente imposti all'estero, le persone fisiche o giuridiche residenti in Svizzera possono domandare un computo globale d'imposta sull'imposta percepita in Svizzera, di modo che una doppia imposizione viene evitata (consid. 2.1 e 2.2). L'istanza di computo globale d'imposta dev'essere presentata nei tre anni successivi al periodo fiscale in cui i redditi sono maturati (consid. 2.3). Non vi è nessuno spazio per il riconoscimento di una lacuna da colmare tramite l'applicazione dell'art. 23 LIP (consid. 2.4). Rigetto del ricorso (consid. 2.5).
40. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössische Steuerverwaltung gegen A. sowie Kantonales Steueramt Zürich (Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten)
Ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt du 22 août 1967; art. 23 LIA; procédure en vue d'éviter la double imposition internationale; imputation forfaitaire d'impôt; délai pour présenter la demande. Afin d'éviter une double imposition, les personnes physiques ou morales domiciliées en Suisse peuvent demander une imputation forfaitaire de l'impôt perçu en Suisse pour les revenus provenant d'un Etat étranger qui ont été soumis à un impôt dans cet Etat (consid. 2.1 et 2.2). La demande d'imputation forfaitaire doit être présentée dans les trois ans après l'expiration de la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont échus (consid. 2.3). L'art. 23 LIA ne contient aucune lacune à combler (consid. 2.4). Rejet du recours (consid. 2.5).
Ordinanza sul computo globale dell'imposta del 22 agosto 1967; art. 23 LIP; impedimento di una doppia imposizione internazionale; computo globale dell'imposta; termine per presentare l'istanza. Per redditi esteri effettivamente imposti all'estero, le persone fisiche o giuridiche residenti in Svizzera possono domandare un computo globale d'imposta sull'imposta percepita in Svizzera, di modo che una doppia imposizione viene evitata (consid. 2.1 e 2.2). L'istanza di computo globale d'imposta dev'essere presentata nei tre anni successivi al periodo fiscale in cui i redditi sono maturati (consid. 2.3). Non vi è nessuno spazio per il riconoscimento di una lacuna da colmare tramite l'applicazione dell'art. 23 LIP (consid. 2.4). Rigetto del ricorso (consid. 2.5).